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Titolare effettivo e accesso alle informazioni: il nuovo equilibrio dopo il d.lgs. 210/2025

Titolare effettivo e accesso alle informazioni: il nuovo equilibrio dopo il d.lgs. 210/2025

È entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, che modifica e coordina il D.Lgs. 231/2007 per dare attuazione all’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, con specifico riferimento all’accessibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva.

L’intervento normativo, pur circoscritto sul piano formale, incide in modo significativo sull’assetto della trasparenza societaria, ridefinendo – in senso più restrittivo – le condizioni di consultazione del registro dei titolari effettivi.

 

Dal pubblico indistinto all’interesse qualificato

Il cuore della riforma è rappresentato dalla modifica dell’art. 21 del d.lgs. 231/2007.
Viene infatti eliminata la possibilità di accesso da parte del pubblico indistinto alla sezione del Registro delle imprese dedicata ai titolari effettivi.

 

L’accesso è ora circoscritto:

  • ai soggetti pubblici e ai soggetti obbligati già individuati dalla normativa antiriciclaggio;
  • ai soggetti privati titolari di un interesse giuridicamente rilevante, specifico e differenziato.

Si tratta di un passaggio che segna un evidente cambio di paradigma rispetto all’impostazione precedente, orientata a una trasparenza generalizzata.

 

Le condizioni cumulative per l’accesso dei soggetti privati

La nuova disciplina subordina la consultazione del registro, da parte dei soggetti privati, al ricorrere congiunto di tre condizioni:

  1. Necessarietà della conoscenza
    Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere indispensabili – e non surrogabili – per la tutela o la difesa di una situazione giuridicamente protetta.
  2. Interesse diretto, concreto e attuale
    Viene recepita una nozione coerente con i principi generali in materia di accesso, già noti alla prassi amministrativa.
  3. Evidenze concrete della possibile divergenza
    Il richiedente deve disporre di elementi documentati che attestino una possibile non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.
    È questo, con ogni probabilità, il profilo più delicato e problematico, sia sul piano definitorio sia su quello applicativo.

 

Trust e procedimenti di verifica: un meccanismo ancora da costruire

Il decreto interviene anche sul regime di accesso alle informazioni relative ai trust, precisando che trova applicazione uno specifico procedimento di verifica volto ad accertare:

  • la sussistenza delle cause di esclusione dall’accesso;
  • la ricorrenza dell’interesse qualificato richiesto dalla legge.

 

Si tratta di un procedimento che, allo stato, appare complesso e privo di un assetto operativo compiuto, rinviando a futuri atti attuativi e alla prassi applicativa il compito di definirne tempi, modalità e criteri.

 

Trasparenza, privacy e diritto dell’Unione: un equilibrio instabile

L’intervento del legislatore nazionale si colloca in un contesto europeo ancora fluido.
È infatti noto che l’operatività del registro dei titolari effettivi in Italia resta sospesa, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi su questioni centrali di compatibilità tra trasparenza antiriciclaggio e tutela dei diritti fondamentali.

 

In questo scenario, il d.lgs. 210/2025 sembra anticipare un approccio più prudente, orientato a:

  • rafforzare le garanzie di riservatezza;
  • limitare l’accesso indiscriminato ai dati;
  • ricondurre la trasparenza entro confini funzionali e giuridicamente presidiati.

 

Prime considerazioni operative

In attesa della piena riattivazione del registro, il nuovo assetto pone interrogativi rilevanti per:

  • professionisti e soggetti obbligati, chiamati a rivedere prassi di consultazione e verifica;
  • imprese e persone giuridiche, che vedono ridursi l’esposizione informativa verso l’esterno;
  • amministrazioni, cui spetterà gestire procedimenti di accesso potenzialmente complessi e ad alto contenuto valutativo.

 

La riforma segna dunque un punto di equilibrio ancora provvisorio, destinato a essere affinato dal diritto europeo, dalla giurisprudenza e dalla prassi applicativa.

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