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Contratti finanziari conclusi a distanza: il nuovo quadro normativo dopo il d.lgs. 209/2025

Contratti finanziari a distanza: nuove regole dal 19 giugno 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2673, riformando in modo organico la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abrogando la precedente Direttiva 2002/65/CE.

Il decreto interviene in maniera coordinata su tre pilastri dell’ordinamento: Codice del Consumo, Testo Unico Bancario (TUB) e Codice delle Assicurazioni Private (CAP), con l’obiettivo di rafforzare la tutela del consumatore in un contesto sempre più digitale.

 

Un rafforzamento strutturale delle tutele del consumatore

Il cuore della riforma è rappresentato dall’inserimento, nel Codice del Consumo, della nuova Sezione II-bis dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
La logica dell’intervento non è solo quella di ampliare gli obblighi informativi, ma di rendere effettivamente esercitabili i diritti del consumatore, in particolare il diritto di recesso.

 

Tra le novità più rilevanti:

  • il riconoscimento espresso della possibilità di esercitare il recesso online tramite un’apposita funzione sulle interfacce digitali;
  • l’aggiornamento e la sistematizzazione delle informazioni precontrattuali, che devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e tempestivo;
  • l’attribuzione al professionista dell’onere della prova circa l’adempimento degli obblighi informativi.

 

Diritto di recesso: termini, limiti ed effetti

Il nuovo art. 59-octies del Codice del Consumo ridefinisce in modo puntuale il diritto di recesso nei contratti finanziari conclusi a distanza:

  • 14 giorni per la generalità dei contratti;
  • 30 giorni per le forme pensionistiche complementari.

 

Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successiva, dalla ricezione delle informazioni contrattuali.
In caso di mancata informazione, il diritto di recesso può estendersi fino a un anno e 14 giorni, e non ha scadenza se il consumatore non è stato informato dell’esistenza stessa del diritto.

 

Sono previste eccezioni puntuali, ad esempio per:

  • servizi soggetti a fluttuazioni di mercato non controllabili;
  • polizze assicurative di durata inferiore a un mese;
  • contratti integralmente eseguiti su richiesta del consumatore.

 

Pagamenti, chiarimenti e interfacce online: stop ai dark pattern

La riforma introduce anche regole stringenti:

  • sui pagamenti effettuati prima del recesso, limitati al valore effettivo del servizio prestato e mai configurabili come penali;
  • sui chiarimenti adeguati che il professionista deve fornire prima della conclusione del contratto;
  • sulla progettazione delle interfacce online, che non devono indurre in errore, manipolare le scelte del consumatore o rendere il recesso più complesso della sottoscrizione.

 

È un passaggio che si inserisce in modo coerente nel più ampio contrasto europeo ai dark pattern nei servizi digitali.

 

Coordinamento con TUB e CAP e nuovi poteri di vigilanza

Il decreto modifica anche:

  • il Testo Unico Bancario, coordinando gli obblighi informativi e le modalità di recesso nei contratti finanziari a distanza;
  • il Codice delle Assicurazioni Private, con un allineamento delle informazioni preliminari e una ridefinizione delle ipotesi di esclusione del recesso.

 

Di particolare rilievo è l’introduzione, nel CAP, di un meccanismo di impegni che consente a imprese e intermediari di evitare o chiudere procedimenti sanzionatori davanti a IVASS, qualora gli impegni siano ritenuti idonei a rimuovere le violazioni.

 

Sanzioni e decorrenza

Le violazioni degli obblighi introdotti possono comportare:

  • sanzioni amministrative da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione;
  • la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio, nei casi più gravi.

 

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026, imponendo a operatori bancari, finanziari e assicurativi un adeguamento tempestivo di procedure, documentazione e canali digitali.

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