Per la congruità dell’offerta, irrilevante il maggior costo del lavoro “sopraggiunto”

Con la sentenza pubblicata il 23 marzo 2026, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano affronta un caso di particolare rilievo in materia di appalti pubblici, offrendo un articolato chiarimento sui criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta e sulla cristallizzazione temporale delle condizioni economiche sottostanti alla formulazione dell’offerta economica.
Il giudizio trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione di una procedura sopra soglia avente ad oggetto servizi ICT, contestata dal concorrente secondo classificato sulla base di una presunta insostenibilità economica dell’offerta risultata vincitrice. Le censure hanno riguardato diversi profili, tra cui, in primo luogo, la stima del costo del lavoro e la sostenibilità complessiva del modello economico proposto.
Il Collegio, nel respingere integralmente il ricorso, ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, e cioè quello secondo cui la verifica dell’anomalia dell’offerta deve essere condotta attraverso una valutazione globale e sintetica, e non mediante un’analisi atomistica delle singole voci di costo. Ciò implica che eventuali scostamenti o criticità relative a specifici elementi dell’offerta non assumono rilievo decisivo se trovano compensazione nell’equilibrio complessivo della proposta economica.
In questa prospettiva, la valutazione della congruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e, come tale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi in cui emergano profili evidenti di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Il controllo giurisdizionale non può quindi sostituirsi alla valutazione tecnica dell’amministrazione, ma deve limitarsi a verificarne la coerenza complessiva.
Un passaggio particolarmente significativo della pronuncia riguarda il tema della quantificazione del costo del lavoro. Il TAR chiarisce che la verifica di congruità deve essere effettuata sulla base del quadro normativo vigente al momento della presentazione dell’offerta, escludendo che possano assumere rilievo sopravvenienze successive, quali rinnovi contrattuali o modifiche dei CCNL intervenute dopo la chiusura dei termini di partecipazione. Tali elementi, infatti, non incidono sulla valutazione ex ante dell’offerta e possono eventualmente essere gestiti nella fase esecutiva attraverso i meccanismi di revisione dei prezzi previsti dalla normativa vigente.
La sentenza affronta anche il tema dell’utilizzo dell’apprendistato, chiarendo che, in assenza di un espresso divieto nella lex specialis, tale strumento rientra nella libertà organizzativa dell’impresa e non può essere considerato di per sé indice di inattendibilità dell’offerta. L’eventuale rilevanza di tale scelta organizzativa può emergere solo laddove sia dimostrato in concreto che essa comprometta la capacità di eseguire correttamente le prestazioni richieste.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’onere probatorio gravante sul ricorrente. Il TAR evidenzia come le contestazioni relative all’anomalia dell’offerta debbano essere supportate da elementi concreti, specifici e tecnicamente fondati. Nel caso esaminato, molte delle censure sono state ritenute meramente ipotetiche o basate su valutazioni congetturali, non idonee a dimostrare in modo puntuale l’inattendibilità complessiva dell’offerta aggiudicataria. In questo contesto, il Collegio esclude anche la possibilità di ricorrere a strumenti istruttori come la consulenza tecnica d’ufficio o la verificazione per supplire alle carenze probatorie delle parti, ribadendo che tali strumenti hanno funzione integrativa e non sostitutiva dell’onere della prova.
Nel complesso, la pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a garantire stabilità alle procedure di gara e a delimitare in modo chiaro l’ambito del contenzioso in materia di offerte anomale. Il principio della valutazione complessiva dell’offerta, unito al riconoscimento dell’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e a ridurre il rischio di impugnazioni fondate su analisi parziali o non adeguatamente supportate.
La decisione rappresenta quindi un riferimento importante per operatori economici e amministrazioni, chiamati a confrontarsi con un tema centrale nella gestione delle gare pubbliche, quale è quello della corretta strutturazionedei profili economici dell’offerta e della loro capacità di garantire un’adeguata remunerazione dell’appaltatore e, conseguentemente, un minor rischio per il contraente pubblico di vedere messo in discussione il contratto per successive sopravvenienze.
In questa ottica proponiamo un evento formativo programmato per il 23 aprile su Clausole sociali e altre disposizioni a tutela del lavoro dipendente e autonomo nei contratti pubblici
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