Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

Soccorso istruttorio e rapporto periodico sulla parità di genere: quando è ammesso ai sensi dell’art. 101 d.lgs. 36/2023

Soccorso istruttorio e rapporto periodico sulla parità di genere: quando è ammesso ai sensi dell’art. 101 d.lgs. 36/2023

Consiglio di Stato, sez. III, 9 gennaio 2026, n. 202

La sentenza in commento affronta un tema di particolare rilevanza operativa per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici: la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in relazione all’omessa produzione dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 e richiamato dal Codice dei contratti pubblici.

La questione si inserisce nel più ampio quadro delle misure introdotte per dare attuazione agli obiettivi del PNRR, in particolare quelli relativi alla parità di genere e generazionale, che costituiscono condizione essenziale per l’accesso alle risorse europee.

 

Il quadro normativo di riferimento

Come ricordato dal Collegio, l’obbligo di presentazione del rapporto periodico affonda le proprie radici nell’art. 47, comma 2, del d.l. n. 77/2021 e trova oggi una sistemazione organica nel d.lgs. 36/2023.

In particolare:

  • l’art. 94, comma 5, lett. c), prevede l’esclusione automatica per gli operatori economici che, pur essendovi tenuti, non abbiano prodotto il rapporto al momento della presentazione dell’offerta nelle procedure finanziate con fondi PNRR;
  • l’art. 102, comma 1, lett. c), estende la rilevanza della parità di genere anche agli appalti ordinari, confermando la centralità dell’obiettivo;
  • l’allegato II.3 al Codice, richiamato dall’art. 57, comma 2-bis, già prevedeva ab origine l’omessa presentazione del rapporto come causa di esclusione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Il tutto in coerenza con la normativa eurounitaria (Reg. UE 2021/240 e 2021/241) e con le Linee guida adottate con DPCM 7 dicembre 2021 e con il Decreto ministeriale 20 giugno 2023.

 

Rapporto periodico e natura del requisito

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica dell’adempimento.

Secondo il Consiglio di Stato, la produzione del rapporto periodico integra un requisito di ordine generale, non afferente né all’offerta tecnica né a quella economica.
Ne consegue che la sua omissione non determina automaticamente l’esclusione, qualora:

 

  • il documento sia preesistente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
  • l’operatore economico sia in grado di dimostrare che il rapporto era stato validamente redatto e trasmesso nei termini di legge.

 

Il Collegio ribadisce così il consolidato principio secondo cui il soccorso istruttorio non è ammesso per integrare o modificare l’offerta, ma è invece pienamente utilizzabile per sanare carenze della documentazione amministrativa relativa ai requisiti soggettivi di partecipazione.

 

Il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023

La sentenza valorizza espressamente l’art. 101, comma 1, lett. b), del Codice, che consente di sanare “ogni omissione o irregolarità di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura”.

In tale nozione rientra anche il rapporto sulla situazione del personale, come già chiarito:

 

  • dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 839);
  • dalla delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, che nel Bando tipo n. 1/2023 ammette espressamente la sanabilità dell’omissione, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

 

Il caso concreto

Nel caso esaminato, la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio dimostrava che il rapporto periodico dei componenti dell’ATI risaliva almeno a settembre 2024, quindi antecedente alla pubblicazione del bando di gara (31 gennaio 2025).

Inoltre, la lex specialis prevedeva espressamente il ricorso al soccorso istruttorio per sanare carenze della documentazione amministrativa.
La stazione appaltante ha pertanto agito correttamente, attivando il soccorso istruttorio nei confronti di più concorrenti, in coerenza con il principio del favor partecipationis.

 

Conclusioni operative

La pronuncia conferma un orientamento ormai solido:

 

  • l’obbligo di presentazione del rapporto periodico sulla parità di genere è stringente e centrale nel sistema degli appalti pubblici;
  • tuttavia, la sua omissione non comporta automaticamente l’esclusione, se il documento esisteva già al momento della presentazione dell’offerta;
  • il soccorso istruttorio rappresenta uno strumento doveroso per bilanciare il rigore degli obblighi con la massima partecipazione alle gare.

 

Un chiarimento di grande rilievo pratico, soprattutto alla luce della crescente attenzione normativa e giurisprudenziale ai temi ESG e di inclusione nel settore dei contratti pubblici.

Condividi