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Accordo quadro con più operatori economici: limiti al rilancio competitivo e divieto di modifica delle condizioni originarie Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2026, n. 286

Accordo quadro con più operatori economici: limiti al rilancio competitivo e divieto di modifica delle condizioni originarie Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2026, n. 286

La sentenza in esame affronta un tema di particolare rilievo operativo per le stazioni appaltanti: la possibilità di ricorrere al rilancio competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso con più operatori economici e i limiti entro cui tale strumento può essere legittimamente utilizzato.

Secondo l’amministrazione appellante, l’art. 54 del d.lgs. 36/2023 non imporrebbe un numerus clausus di modelli negoziali utilizzabili in sede di rilancio competitivo, lasciando spazio all’autonomia contrattuale della pubblica amministrazione, come sancita dall’art. 8 del Codice dei contratti pubblici e dal principio del risultato di cui all’art. 1.

 

 

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo in via generale l’autonomia negoziale della P.A. e la possibilità di ricorrere anche a schemi contrattuali atipici, chiarisce tuttavia che tale autonomia incontra limiti precisi nelle disposizioni del Codice, soprattutto quando si tratta di strumenti – come l’accordo quadro – caratterizzati da una disciplina puntuale e vincolante.

Il punto decisivo della controversia non riguarda, infatti, la possibilità astratta di utilizzare moduli negoziali diversi, bensì la legittimità di un rilancio competitivo idoneo a rimettere in discussione gli esiti dell’accordo quadro già stipulato, con una redistribuzione delle quote tra gli operatori selezionati.

Richiamando l’art. 59 del d.lgs. 36/2023, il Collegio ribadisce che l’accordo quadro ha natura normativa: esso non garantisce l’affidamento immediato delle prestazioni, ma predetermina il contenuto dei futuri contratti attuativi. In tale contesto, il rilancio competitivo è ammesso solo nei casi espressamente previsti dal comma 4 dell’art. 59, ossia quando l’accordo quadro non contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione.

 

 

Nel caso di specie, l’accordo quadro prevedeva termini già integralmente definiti e subordinava il rilancio competitivo al verificarsi di una circostanza esterna, legata a presunte oscillazioni straordinarie del mercato. Tale impostazione, secondo il Consiglio di Stato, non rientra in alcuna delle ipotesi tipizzate dal legislatore.

La sentenza chiarisce inoltre che il principio di autonomia contrattuale non può essere invocato per introdurre modelli negoziali in contrasto con la disciplina codicistica, tanto più in presenza del divieto espresso di apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.

Di particolare rilievo è, infine, la conclusione secondo cui un rilancio competitivo limitato all’offerta economica, ma idoneo a stravolgere la graduatoria già cristallizzata con la stipula dell’accordo quadro, si pone in diretto contrasto con il Codice dei contratti pubblici. Tale illegittimità rende irrilevante ogni valutazione sull’eventuale acquiescenza dell’operatore economico alle clausole di gara.

 

 

La pronuncia offre così un’importante precisazione sui confini applicativi del rilancio competitivo, riaffermando l’esigenza di coerenza tra autonomia amministrativa e rispetto delle regole codicistiche che presidiano la parità di trattamento e la certezza degli esiti delle procedure di affidamento.

 

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