Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

SOA, falsa documentazione e quadro sanzionatorio: ANAC chiede un intervento correttivo del Codice Appalti

SOA, falsa documentazione e quadro sanzionatorio: ANAC chiede un intervento correttivo del Codice Appalti

Con l’Atto di segnalazione n. 4 dell’11 novembre 2025, approvato con delibera n. 452, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiamato l’attenzione di Governo e Parlamento su tre criticità del sistema di qualificazione delle imprese e dei poteri sanzionatori collegati alla presentazione di falsa documentazione.

La segnalazione si concentra sul ruolo delle Società Organismo di Attestazione (SOA) e sui possibili effetti distorsivi derivanti da incoerenze normative interne al d.lgs. 36/2023, con particolare riguardo a:

  1. il periodo di efficacia delle cause di esclusione (artt. 96 e 100 del Codice);
  2. il regime delle sanzioni interdittive per falsa documentazione (art. 18, Allegato II.12);
  3. l’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili dall’Autorità (art. 222 del Codice).

 

1. Cause di esclusione: incoerenze tra SOA e gare pubbliche

La prima area critica riguarda il coordinamento tra l’art. 100, che limita la verifica SOA alle cause di esclusione degli ultimi tre anni, e l’art. 96, che invece prevede durate più ampie — cinque anni, sette anni o in perpetuo — per le medesime cause quando rilevano in gara.

Questo scollamento può determinare un effetto paradossale: un’impresa potrebbe ottenere o rinnovare l’attestazione SOA pur essendo, nello stesso momento, non ammissibile alle gare, perché destinataria di una causa di esclusione ancora efficace ai sensi dell’art. 96.

ANAC ritiene quindi urgente un intervento legislativo correttivo e propone di modificare l’art. 100, comma 5, lett. b), prevedendo che il periodo di rilevanza coincida con quello stabilito dall’art. 96.

 

2. Sanzioni interdittive per falsa documentazione: assenza di graduazione

La seconda criticità riguarda la non graduabilità della sanzione interdittiva al conseguimento dell’attestazione SOA, prevista in misura fissa di un anno dagli artt. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12.

Questa impostazione contrasta con il regime previsto dall’art. 96, comma 15, che invece consente la graduazione della sanzione interdittiva — fino a due anni — in funzione di dolo, colpa e gravità dei fatti quando la falsa documentazione è presentata in gara o nei subappalti.

ANAC evidenzia quindi una disparità irragionevole: la medesima condotta è punita con criteri diversi a seconda del momento in cui si manifesta. Paradossalmente, la falsità commessa davanti alla SOA può risultare più dannosa, perché idonea a incidere su una pluralità di gare, mentre la sanzione rimane rigida e non graduabile.

 

Alla luce di ciò, l’Autorità propone di modificare entrambi i commi 4 e 23 dell’art. 18, introducendo:

 

  • la possibilità di graduare la sanzione fino a due anni;
  • la valutazione dell’elemento soggettivo;
  • criteri proporzionati basati su rilevanza e gravità della condotta.

 

3. Sanzioni pecuniarie: conflitto tra Codice e Allegato II.12

Il terzo nodo riguarda il limite massimo delle sanzioni applicabili da ANAC.
L’art. 222, comma 3, lett. a), fissa un tetto massimo di 5.000 euro, ma gli artt. 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 prevedono soglie molto più elevate — 25.000 o 50.000 euro — per SOA, operatori economici e RUP.

Secondo ANAC, questo contrasto impedisce all’Autorità di applicare le sanzioni più severe previste dall’Allegato, comprimendo il potere di graduare l’intervento sanzionatorio in base alla gravità del comportamento e violando così il principio di proporzionalità.

Per risolvere il conflitto, ANAC propone di integrare l’art. 222 consentendo l’applicazione dei diversi limiti edittali previsti dal Codice e da altre norme.

 

Conclusione

L’Atto di segnalazione sottolinea un’esigenza di fondo: rendere coerente e proporzionato il quadro normativo che disciplina l’operato delle SOA, la qualificazione delle imprese e il sistema sanzionatorio in caso di false dichiarazioni.
ANAC ribadisce la propria disponibilità a collaborare con Governo e Parlamento per un intervento legislativo di armonizzazione.

Condividi