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Smart working e sicurezza sul lavoro: nuove sanzioni per i datori di lavoro con la Legge PMI 2026

Smart working e sicurezza sul lavoro: nuove sanzioni per i datori di lavoro con la Legge PMI 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 18 marzo 2026 n. 34, entrata in vigore il 7 aprile 2026, il legislatore interviene in modo significativo sul quadro normativo del lavoro agile, rafforzando gli obblighi in materia di salute e sicurezza e introducendo un regime sanzionatorio più incisivo per i datori di lavoro.

 

L’intervento normativo si inserisce nel solco già tracciato dalla Legge 81/2017, che ha introdotto il lavoro agile nell’ordinamento italiano, ma ne rafforza la portata operativa rendendo effettivamente cogente uno degli adempimenti centrali: la consegna dell’informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta da remoto.

 

Il nuovo assetto normativo chiarisce in modo esplicito che il datore di lavoro è tenuto a fornire, con cadenza almeno annuale, un’informativa dettagliata ai lavoratori in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nella quale siano individuati sia i rischi generali sia i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

La novità di maggiore impatto riguarda tuttavia il profilo sanzionatorio. L’inadempimento di tale obbligo viene infatti ricondotto tra le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, determinando l’applicazione di sanzioni non solo economiche ma anche penali. In particolare, il datore di lavoro che ometta la consegna dell’informativa è ora esposto alla pena dell’arresto da due a quattro mesi o, in alternativa, a una sanzione pecuniaria compresa tra 1.708,61 e 7.403,96 euro.

 

Si tratta di un passaggio rilevante, che segna il definitivo superamento della precedente impostazione, nella quale l’obbligo informativo risultava privo di un apparato sanzionatorio specifico e quindi, in molti casi, non pienamente presidiato sul piano operativo.

 

Nel lavoro agile, infatti, la tradizionale logica della prevenzione fondata sul controllo diretto dei luoghi di lavoro risulta necessariamente attenuata, in ragione della prestazione resa al di fuori dei locali aziendali. In questo contesto, l’informativa scritta assume una funzione centrale, diventando lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce al lavoratore le conoscenze necessarie per gestire i rischi connessi all’attività svolta.

 

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rischi legati all’utilizzo dei videoterminali, che rappresentano uno degli elementi più caratterizzanti del lavoro da remoto. Tra questi rientrano, in particolare, l’affaticamento visivo, le problematiche posturali e lo stress lavoro-correlato, tutti profili che possono incidere in modo significativo sulla salute del lavoratore nel medio e lungo periodo.

 

La previsione di un aggiornamento almeno annuale dell’informativa risponde inoltre all’esigenza di mantenere elevato il livello di consapevolezza e di adeguare le misure di prevenzione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, che nel lavoro agile possono risultare variabili nel tempo.

 

Sotto il profilo sistematico, la scelta di ricondurre espressamente il lavoro agile nell’ambito del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro appare coerente con l’obiettivo di evitare frammentazioni normative e garantire un approccio unitario alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione viene resa.

 

Alla luce delle nuove disposizioni, le imprese sono chiamate a verificare tempestivamente i propri processi interni e ad adeguare la documentazione e le procedure in materia di sicurezza, assicurando la corretta predisposizione e trasmissione dell’informativa annuale. L’inasprimento del regime sanzionatorio rende infatti non più rinviabile un intervento organizzativo che consenta di presidiare in modo strutturato anche i rischi connessi al lavoro agile.

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