Pianificazione urbanistica: il TAR Lombardia conferma i limiti del sindacato del giudice sulle scelte del Comune

In materia di pianificazione territoriale, le scelte dell’Amministrazione comunale conservano un’ampia natura discrezionale. Il giudice amministrativo può certamente verificarne la legittimità, ma non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione dell’assetto più opportuno del territorio.
È questo il principio ribadito dal TAR Lombardia, Milano, Sezione II, con la sentenza n. 1571 del 2026, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Buccinasco, e in particolare delle previsioni contenute nel nuovo Piano di Governo del Territorio.
La controversia nasceva dal ricorso proposto dai proprietari di alcune aree interessate dalle nuove destinazioni urbanistiche. I ricorrenti contestavano, tra l’altro, il difetto di motivazione del Comune, lamentando che il nuovo PGT avesse previsto una dotazione di standard superiore ai minimi stabiliti dall’art. 9, comma 3, della Legge regionale Lombardia n. 12/2005 e dal D.M. n. 1444/1968, senza fornire una motivazione adeguatamente rafforzata.
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa: la pianificazione urbanistica implica valutazioni comparative tra interessi pubblici diversi e rientra, di regola, nel merito amministrativo. Il sindacato del giudice è quindi ammesso solo in presenza di profili patologici evidenti, quali il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta, l’irragionevolezza, l’arbitrarietà o la violazione di specifici affidamenti qualificati.
La sentenza è particolarmente interessante perché chiarisce il perimetro del controllo giurisdizionale sulle scelte urbanistiche. Il giudice può verificare la coerenza della disciplina urbanistica con gli scopi indicati nelle linee programmatiche dell’Amministrazione, la ragionevolezza e la non arbitrarietà delle scelte compiute, nonché la corretta analisi della situazione di fatto da cui muove la decisione pianificatoria. Tuttavia, tale controllo non può trasformarsi in una nuova valutazione di opportunità.
Nel caso esaminato, il Comune aveva motivato le proprie scelte facendo riferimento a obiettivi di contenimento del consumo di suolo, rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, salvaguardia delle fasce verdi ai margini dell’abitato e tutela del sistema dei corridoi ecologici. Secondo il TAR, tali elementi risultavano coerenti con l’impostazione generale del PGT e con la specifica situazione delle aree interessate.
Un passaggio centrale della decisione riguarda il cosiddetto sovradimensionamento degli standard urbanistici. Il TAR ricorda che gli strumenti urbanistici possono prevedere dotazioni superiori ai minimi di legge, purché l’Amministrazione illustri le ragioni di tale scelta. Non è però necessaria una motivazione puntuale e individualizzata per ogni singola area, essendo sufficiente che emergano i criteri generali e gli obiettivi pubblici posti a fondamento della pianificazione.
Nel caso concreto, il superamento della dotazione minima di standard era collegato soprattutto alla superficie riservata a verde e attrezzature sportive, pari a 36 mq per abitante. Tale scelta è stata ritenuta logicamente funzionale alla volontà di contenere il consumo di suolo e preservare le residue aree verdi in un contesto caratterizzato dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano e dalla necessità di mantenere un equilibrio tra spazi costruiti e spazi liberi.
Il TAR ha valorizzato anche l’attività istruttoria svolta dal Comune. Le controdeduzioni alle osservazioni dei privati non si erano limitate a formule generiche, ma avevano analizzato lo stato dei luoghi, la destinazione agricola di una parte delle aree, la funzione del parcheggio, la presenza di un percorso naturalistico e l’interesse pubblico alla conservazione di un collegamento pedonale e ambientale.
Da questo punto di vista, la sentenza offre un’indicazione operativa rilevante per le Amministrazioni: le scelte urbanistiche sono più solide quando risultano accompagnate da un’istruttoria effettiva, da una motivazione coerente con gli obiettivi di piano e da un collegamento chiaro tra la disciplina adottata e le caratteristiche concrete del territorio.
Allo stesso tempo, la decisione conferma che il privato che intenda contestare una scelta pianificatoria non può limitarsi a prospettare una diversa utilità edificatoria dell’area. Occorre dimostrare l’esistenza di un vizio effettivo della decisione amministrativa, come un errore di fatto, una manifesta illogicità, una contraddizione con gli obiettivi dichiarati o la lesione di un affidamento qualificato.
La pronuncia si inserisce quindi in una linea giurisprudenziale che riconosce all’Amministrazione un ampio margine nella definizione dell’assetto del territorio, ma al tempo stesso richiede che tale discrezionalità sia esercitata in modo razionale, istruito e coerente. In materia urbanistica, la legittimità non dipende dalla maggiore o minore convenienza della scelta, ma dalla capacità dell’Amministrazione di dimostrare che quella scelta risponde a un disegno pubblico riconoscibile, fondato su dati concreti e non arbitrario.
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