Responsabilità erariale: prime frizioni sulla riforma Foti tra Corte dei conti e Consulta

A poche settimane dall’entrata in vigore della Legge n. 1/2026, la riforma della responsabilità erariale si trova già al centro di un confronto interpretativo particolarmente acceso. Le prime decisioni delle sezioni regionali della Corte dei conti mostrano infatti un quadro non uniforme, segnalando come i due pilastri della riforma – la nuova definizione di colpa grave e i limiti quantitativi alla condanna – siano destinati a incidere profondamente sull’equilibrio tra tutela dell’erario e responsabilità dei funzionari pubblici.
Uno degli interventi più significativi è rappresentato dalla sentenza n. 82/2026 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, che affronta un caso di danno erariale derivante dal ritardo nel pagamento di crediti certificati e ceduti a un istituto bancario. Il Collegio, pur escludendo la sussistenza della colpa grave nel caso concreto, sviluppa un passaggio motivazionale di particolare rilievo sistematico: la riforma non può essere letta nel senso di introdurre un meccanismo automatico di riduzione dell’addebito.
Il punto è tutt’altro che secondario. La legge prevede infatti che, salvo dolo o illecito arricchimento, la condanna non possa superare il 30% del danno accertato, entro il limite massimo del doppio della retribuzione annua. Si tratta di un intervento che, nelle intenzioni del legislatore, mira a contrastare la cosiddetta “burocrazia difensiva”, riducendo il rischio personale per i funzionari pubblici e favorendo decisioni più rapide ed efficaci.
Tuttavia, proprio su questo profilo emerge la prima tensione interpretativa. Secondo l’impostazione adottata dalla Sezione Lazio, una lettura rigidamente automatica del limite quantitativo rischierebbe di tradursi in una compressione eccessiva della funzione risarcitoria della responsabilità erariale, con la conseguenza di trasferire una parte del danno sulla collettività. Da qui la necessità di ricondurre la norma a un’interpretazione coerente con i principi costituzionali di buon andamento e tutela delle risorse pubbliche.
Questa linea si inserisce in un contesto più ampio di reazioni giurisprudenziali differenziate. Come evidenziato anche dalla stampa specializzata, alcune sezioni regionali – tra cui Lombardia e Lazio – tendono a delimitare in via interpretativa l’impatto della riforma, mentre altre adottano un approccio più radicale.
Emblematica, in questo senso, è la posizione della Sezione giurisdizionale per la Puglia, che con l’ordinanza n. 11/2026 ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla nuova tipizzazione della colpa grave. Secondo i giudici pugliesi, la scelta del legislatore di circoscrivere in modo puntuale le ipotesi di colpa grave potrebbe risultare incompatibile con i principi costituzionali, nella misura in cui non ricomprende adeguatamente condotte caratterizzate da violazione dei canoni di perizia, prudenza e diligenza.
La questione è centrale, perché la colpa grave rappresenta il presupposto essenziale per l’attivazione della responsabilità amministrativa. La sua tipizzazione, se da un lato mira a garantire maggiore certezza giuridica e prevedibilità, dall’altro rischia di restringere eccessivamente l’area della responsabilità, incidendo sulla capacità dell’ordinamento di reagire a comportamenti gravemente negligenti.
Ne emerge un quadro in cui la riforma si trova già sottoposta a una duplice pressione: da un lato, l’esigenza di ridurre la paura della firma e favorire l’azione amministrativa; dall’altro, la necessità di preservare l’effettività della tutela erariale e la coerenza con i principi costituzionali.
In questa fase iniziale, il dato più rilevante è proprio l’assenza di un orientamento consolidato. Le prime pronunce mostrano approcci diversi non solo sul piano interpretativo, ma anche sul metodo: da un lato, il tentativo di “correggere” la norma attraverso l’interpretazione; dall’altro, la scelta di rimettere direttamente la questione alla Corte costituzionale.
Sarà quindi la giurisprudenza dei prossimi mesi, e soprattutto l’intervento della Consulta, a definire la reale portata della riforma. Nel frattempo, per amministrazioni, enti pubblici e operatori, si apre una fase di incertezza applicativa che richiede particolare attenzione nella gestione del rischio erariale e nell’adozione delle decisioni amministrative.



