OIC 32 in consultazione: cosa cambia per strumenti finanziari derivati, bilancio e controlli

L’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari derivati, con termine per l’invio delle osservazioni fissato al 31 maggio 2026. Si tratta di un intervento tecnico, ma con implicazioni operative rilevanti per le società che utilizzano derivati nella gestione dei rischi, per le funzioni amministrazione e bilancio, per i revisori e per gli organi di controllo.
La modifica più significativa riguarda la possibile classificazione, nel conto economico, dei derivati valutati al fair value e utilizzati per esigenze gestionali dell’impresa. Secondo quanto indicato dall’OIC, tali derivati potrebbero essere iscritti in un’apposita voce della sezione operativa del bilancio, anziché nella sezione finanziaria, come avviene attualmente. L’obiettivo è evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa, soprattutto nei casi in cui l’impresa utilizzi strumenti diversi per presidiare la medesima esposizione economica.
Il caso richiamato dall’OIC è quello delle società che commerciano in commodities, le quali possono utilizzare sia contratti fisici, con consegna della merce, sia contratti derivati per gestire il rischio prezzo. Se gli effetti economici dei contratti fisici sono classificati nella sezione operativa, mentre quelli dei derivati confluiscono nella sezione finanziaria, il conto economico può restituire una rappresentazione non pienamente coerente della reale performance industriale e commerciale dell’impresa.
La proposta, quindi, non riguarda soltanto una diversa collocazione contabile. Al contrario, mette al centro il rapporto tra bilancio, modello di business e gestione del rischio. Il derivato non viene considerato in astratto, ma in funzione del ruolo che svolge nella realtà operativa della società. Questo passaggio è particolarmente importante perché richiede una lettura sostanziale dell’operazione e non meramente formale.
L’OIC precisa infatti che l’utilizzo gestionale dei derivati per coprire il rischio prezzo deve emergere dalla realtà operativa dell’impresa e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale. Il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell’attività caratteristica e deve essere supportato dalla strategia della società nella gestione del rischio.
Questo profilo è centrale per la governance aziendale. Le imprese che intendono rappresentare determinati derivati nella sezione operativa dovranno poter dimostrare la coerenza tra strategia di rischio, operazioni effettivamente poste in essere, procedure interne, documentazione di supporto e rappresentazione contabile. Ne deriva un rafforzamento del collegamento tra funzione finance, amministrazione, risk management, organi di controllo e revisione.
La bozza interviene anche sui contratti di acquisto e vendita di energia rinnovabile. In particolare, l’OIC propone di chiarire che un contratto contenente l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato, salvo il caso in cui la quantità di energia rivenduta superi quella utilizzata. Il chiarimento è motivato dal fatto che, nei contratti di acquisto di energia rinnovabile, non sempre è possibile consumare tutta l’energia acquisita nel momento della consegna e l’eventuale eccedenza può essere venduta sul mercato senza intento speculativo.
Anche questo passaggio ha una portata significativa. I contratti energetici, soprattutto in un contesto di transizione ecologica e di maggiore attenzione ai costi dell’energia, sono sempre più rilevanti nei processi aziendali. La qualificazione contabile di tali contratti può incidere sulla rappresentazione dei risultati, sulla lettura dei rischi e sulla qualità dell’informativa fornita agli stakeholder.
L’OIC propone inoltre di intervenire sulle relazioni di copertura nelle quali contratti finanziari su energia rinnovabile, regolati per differenza tra prezzo di mercato e prezzo contrattuale sulla base dell’energia prodotta dall’impianto, sono designati come strumenti derivati di copertura. Secondo il comunicato, la finalità è ridurre il rischio che l’utilizzo di tali contratti determini rappresentazioni non corrette a conto economico.
Per le imprese, la consultazione sull’OIC 32 è quindi un’occasione per verificare la qualità dei processi interni di identificazione, valutazione e rappresentazione degli strumenti finanziari derivati. Non basta registrare correttamente il fair value: occorre presidiare la coerenza tra finalità gestionale, classificazione contabile, informativa di bilancio e documentazione a supporto.
Il tema riguarda anche i controlli interni. La distinzione tra derivati effettivamente funzionali alla gestione del rischio operativo e derivati privi di un collegamento sostanziale con l’attività caratteristica richiede procedure chiare, responsabilità definite e flussi informativi affidabili. Le funzioni di controllo dovranno poter verificare non solo la correttezza tecnica della contabilizzazione, ma anche la solidità del processo decisionale che ha portato all’utilizzo dello strumento.
Per i revisori e per gli organi di controllo, gli emendamenti confermano l’esigenza di prestare attenzione alla sostanza economica delle operazioni. La rappresentazione in bilancio dei derivati, soprattutto quando incide sulla sezione operativa del conto economico, può avere effetti rilevanti sulla lettura dei margini, degli indicatori di performance e della situazione economico-finanziaria dell’impresa.
La consultazione sull’OIC 32 si inserisce inoltre in un periodo di intensa attività dell’OIC. Nelle stesse settimane, l’Organismo ha segnalato anche il draft assessment report EFRAG sull’interesse per un modello volontario ESAP per le PMI europee, con l’obiettivo di valutare se un template volontario possa favorire l’accesso ai finanziamenti, e ha posto in consultazione chiarimenti sul trattamento contabile dei fondi di smantellamento e ripristino disciplinati dall’OIC 31.
Il quadro che emerge è quello di un’evoluzione progressiva dell’informativa economico-finanziaria, sempre più orientata alla qualità del dato, alla coerenza tra rappresentazione contabile e realtà operativa, alla verificabilità delle stime e alla trasparenza verso mercato, finanziatori e stakeholder.
Per le imprese, il messaggio è chiaro: il bilancio non è più soltanto il documento finale del processo amministrativo, ma il punto di arrivo di un sistema integrato di governance, controlli, risk management e qualità dell’informazione. La consultazione sull’OIC 32 richiama proprio questa esigenza: rappresentare gli strumenti derivati in modo tecnicamente corretto, ma anche coerente con la sostanza economica delle operazioni e con la strategia aziendale di gestione del rischio.
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