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Obbligo assicurativo per progettisti e verificatori interni: la Corte dei conti chiarisce la deroga al divieto di copertura per responsabilità amministrativa

Obbligo assicurativo per progettisti e verificatori interni: la Corte dei conti chiarisce la deroga al divieto di copertura per responsabilità amministrativa

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha posto fine a un contrasto interpretativo che negli ultimi mesi aveva diviso diverse sezioni regionali della magistratura contabile: la copertura assicurativa dei progettisti e verificatori interni alle amministrazioni pubbliche, prevista dal D.Lgs. 36/2023, può comprendere anche i danni causati all’amministrazione, e non solo quelli verso terzi. Ma si tratta di una deroga parziale e rigorosamente circoscritta rispetto al divieto generale di assicurazione per la responsabilità amministrativo-contabile sancito dalla legge 244/2007.

La questione era nata da un caso sollevato dal Comune di Fauglia (Pisa), che aveva chiesto alla Corte se la polizza assicurativa obbligatoria prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici potesse coprire anche il rischio di danno erariale connesso all’attività dei dipendenti pubblici incaricati di progettazione o verifica dei progetti. Dopo orientamenti divergenti tra le sezioni regionali — in particolare tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna — la Sezione delle Autonomie ha fornito un principio di diritto univoco destinato a vincolare tutte le sezioni di controllo.

 

La Corte parte da un dato chiaro: per i progettisti e verificatori interni l’assicurazione è obbligatoria. Tale obbligo deriva dalla legge delega n. 78/2022, dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e dall’allegato I.7, che includono tra le spese obbligatorie dell’opera pubblica anche la copertura assicurativa del personale tecnico. L’assicurazione deve essere finanziata con le somme previste nel quadro economico dell’intervento e serve a proteggere sia il dipendente, sia l’amministrazione.

Il punto controverso riguardava però l’estensione della tutela: la polizza deve coprire solo i danni verso terzi, oppure anche quelli che il progettista o il verificatore possono arrecare all’amministrazione stessa?
La Corte risponde che il nuovo Codice introduce una disciplina speciale che, “entro limiti precisi”, deroga al divieto di assicurazione per danno erariale. La ratio risiede nel principio di fiducia del nuovo Codice dei contratti (art. 2), che valorizza le professionalità interne e mira a ridurre il ricorso a consulenti esterni. In quest’ottica, la polizza serve anche a tutelare l’amministrazione dalle conseguenze economiche di eventuali errori tecnici commessi dal proprio personale, errori che in molti casi si riflettono direttamente sui conti dell’ente.

 

Secondo la Corte, esiste un “interesse proprio e concreto dell’amministrazione” a stipulare tali polizze:
da un lato, l’assicurazione incentiva i tecnici interni ad accettare incarichi di progettazione e verifica, che comportano responsabilità aggiuntive; dall’altro, riduce il rischio che eventuali danni a terzi — per i quali l’amministrazione risponde in via solidale — gravino interamente sul bilancio pubblico.

Tuttavia, la deroga al divieto del 2007 non è generale. La Corte stabilisce che la copertura assicurativa è valida solo per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale specifica del progettista o del verificatore, così come individuata dall’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023.

 

Sono dunque escluse:

  • tutte le condotte estranee all’attività tecnica di progettazione e verifica;
  • qualsiasi copertura per fatti dolosi (art. 1900 c.c.);
  • le polizze che si estendano genericamente alla responsabilità amministrativa del dipendente pubblico.

 

Il principio di diritto enunciato chiarisce che l’obbligo di copertura assicurativa introdotto dal nuovo Codice costituisce una norma speciale sopravvenuta rispetto al divieto di cui all’art. 3, comma 59, della legge 244/2007, ma non lo abroga.
In altre parole, la copertura è legittima solo entro il perimetro tecnico e funzionale delle attività di progettazione e verifica, e resta ferma la responsabilità disciplinare e contabile del dipendente per condotte dolose o extra-professionali.

L’impatto della decisione è rilevante per le pubbliche amministrazioni: consente di predisporre polizze assicurative mirate e legittime, evitando il rischio di nullità dei contratti e di sanzioni, e di rafforzare la gestione del rischio tecnico-amministrativo interno, in coerenza con la logica di efficienza e responsabilità introdotta dal D.Lgs. 36/2023.

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