Whistleblowing nella PA: ANAC sanziona un primario per condotte ritorsive contro un segnalante
La Delibera n. 337 del 9 settembre 2025 segna un passaggio rilevante nell’evoluzione del sistema di tutela dei segnalanti di illeciti nella pubblica amministrazione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha infatti riconosciuto la natura ritorsiva di una serie di comportamenti posti in essere da un direttore di unità operativa ospedaliera nei confronti di un medico dipendente, autore di segnalazioni whistleblowing relative a presunte irregolarità e falsificazioni nei referti operatori.
L’Autorità ha accertato che, a seguito delle segnalazioni trasmesse nel 2022 al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il medico segnalante era stato progressivamente emarginato dall’attività professionale: escluso da ambulatori specialistici e dalle cosiddette sale aggiuntive (attività retribuite extra), privato della possibilità di formazione avanzata e assegnato a incarichi dequalificanti o incompatibili con le proprie condizioni di salute.
ANAC ha ritenuto tali condotte riconducibili a misure discriminatorie e ritorsive, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, applicabile ratione temporis.
Nel motivare la decisione, l’Autorità richiama il principio cardine del sistema: spetta all’amministrazione (o al soggetto autore delle misure contestate) dimostrare che le azioni adottate siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione. In assenza di tale prova, la presunzione di ritorsione resta valida.
Nel caso esaminato, le giustificazioni fornite dal dirigente — basate su presunti criteri organizzativi e su limitazioni sanitarie del dipendente — sono state giudicate incoerenti e infondate.
L’Autorità ha evidenziato, al contrario, una precisa correlazione cronologica e causale tra le segnalazioni e le successive scelte organizzative del direttore, riconoscendo la natura punitiva delle stesse.
Il provvedimento assume rilievo anche sotto il profilo giurisprudenziale:
ANAC ribadisce che la tutela si applica anche quando la segnalazione, inizialmente anonima, consenta successivamente di individuare il segnalante, conformemente ai principi europei introdotti dalla Direttiva (UE) 2019/1937.
La protezione, dunque, non viene meno per il solo fatto che l’identità del whistleblower emerga in una fase successiva.
La decisione si distingue inoltre per la metodologia di accertamento: l’Autorità fonda il proprio giudizio su un duplice piano — oggettivo e soggettivo — valutando sia la sequenza temporale tra le segnalazioni e le misure contestate, sia l’assenza di elementi probatori contrari.
Ne risulta un’applicazione concreta della logica probatoria di favore per il segnalante, già riconosciuta in giurisprudenza (Cass. civ., n. 17715/2024).
Alla luce della gravità e della reiterazione dei comportamenti, ANAC ha disposto una sanzione pecuniaria di 16.000 euro nei confronti del primario, richiamando la funzione deterrente della misura non solo in chiave afflittiva, ma anche di prevenzione generale rispetto a futuri comportamenti analoghi.
Il provvedimento conferma la volontà dell’Autorità di rafforzare l’efficacia del sistema di protezione dei segnalanti, rendendo concreto l’obiettivo perseguito dal decreto legislativo 24/2023: favorire l’emersione delle violazioni e proteggere chi segnala da qualsiasi forma di isolamento, dequalificazione o danno economico.
In prospettiva, la delibera costituisce un precedente significativo per le pubbliche amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario, chiamati a verificare l’effettiva tenuta dei propri canali di segnalazione e delle misure di tutela interne, e a formare dirigenti e RPCT sui nuovi obblighi introdotti dalla normativa sul whistleblowing.
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