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Greenwashing: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice del Consumo

Greenwashing: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice del Consumo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, l’ordinamento italiano recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e rafforza la disciplina sulle pratiche commerciali sleali e sugli obblighi informativi nei confronti dei consumatori, con un impatto particolarmente rilevante sul terreno delle dichiarazioni ambientali e del contrasto al greenwashing. Il provvedimento interviene infatti sul Codice del Consumo introducendo nuove definizioni, nuovi divieti e ulteriori obblighi informativi destinati a incidere in modo concreto sulle strategie di comunicazione commerciale delle imprese.

 

Uno dei passaggi più significativi riguarda l’ingresso nel Codice del Consumo di nozioni finora centrali soprattutto nel dibattito europeo, come quelle di asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione. Il decreto qualifica come asserzione ambientale qualsiasi messaggio, anche grafico o simbolico, che affermi o lasci intendere che un prodotto, una marca o un operatore economico abbiano un impatto positivo o meno dannoso sull’ambiente, o che abbiano migliorato nel tempo la propria performance ambientale. Viene inoltre definita l’asserzione ambientale generica come quella non accompagnata, nello stesso mezzo di comunicazione, da una specificazione chiara ed evidente.

 

Sul piano operativo, il decreto colpisce in modo diretto molte delle formule più ricorrenti nella comunicazione commerciale. Diventa pratica ingannevole, ad esempio, formulare un’asserzione ambientale relativa a prestazioni future senza che questa sia sostenuta da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato, realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise e verifica periodica da parte di un terzo indipendente. Allo stesso modo, viene censurata la pubblicizzazione come vantaggi per il consumatore di elementi che in realtà non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

Il rafforzamento anti-greenwashing emerge con ancora maggiore evidenza nell’elenco delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli. Tra queste rientra l’esibizione di un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche. È inoltre vietato formulare un’asserzione ambientale generica senza poter dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti a tale dichiarazione. Il decreto vieta anche le dichiarazioni ambientali che riguardino il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando in realtà si riferiscono soltanto a un singolo aspetto del prodotto o a un elemento specifico dell’attività.

 

Particolarmente rilevante è poi il divieto di affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni. Si tratta di una disposizione destinata a incidere su claim come “carbon neutral” o equivalenti, quando fondati unicamente su meccanismi compensativi e non su dati che riflettano realmente le caratteristiche del prodotto.

Le novità non si fermano alla sola comunicazione green. Il decreto amplia infatti l’attenzione anche agli aspetti di durabilità, riparabilità, riciclabilità e, più in generale, alla circolarità dei prodotti. Le caratteristiche principali del prodotto, ai fini della valutazione delle pratiche ingannevoli, comprendono ora espressamente anche tali elementi. Inoltre, nei servizi di raffronto tra prodotti, quando vengono comunicate informazioni ambientali, sociali o relative alla circolarità, diventano rilevanti le informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti e sui fornitori messi a confronto e sulle misure adottate per mantenere aggiornati i dati.

 

Un altro blocco di modifiche riguarda gli obblighi informativi precontrattuali. Nei contratti, sia a distanza sia fuori dai locali commerciali, assumono rilievo informazioni più dettagliate sulla garanzia legale di conformità, sulla eventuale garanzia commerciale di durabilità, sugli aggiornamenti software per beni con elementi digitali, sull’indice di riparabilità e, in mancanza di quest’ultimo, sulla disponibilità e sui costi stimati dei pezzi di ricambio, sulle istruzioni per la riparazione e sulle restrizioni alla riparazione. Il decreto introduce inoltre l’avviso armonizzato sulla garanzia legale e l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, riportati negli allegati al provvedimento.

Per le imprese il messaggio è chiaro. Le dichiarazioni ambientali non potranno più essere generiche, allusive o costruite su formule suggestive prive di basi verificabili. Sarà necessario presidiare con maggiore attenzione il processo di validazione dei claim, verificare la solidità delle certificazioni richiamate, evitare messaggi che enfatizzino obblighi già imposti dalla legge come se fossero un vantaggio competitivo e rafforzare i flussi informativi verso il consumatore su durabilità, riparabilità e aggiornamenti dei prodotti.

 

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026. Da qui a quella data, imprese, retailer, piattaforme e funzioni marketing, legali e compliance saranno chiamati a riesaminare claim, etichette, schede prodotto, condizioni di vendita e processi interni di approvazione della comunicazione commerciale, per ridurre il rischio di contestazioni e allinearsi al nuovo quadro normativo.

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