Greenwashing: il nuovo decreto italiano che recepisce la Direttiva UE 2024/825

È stato trasmesso alla X Commissione Attività produttive della Camera lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2024/825, avviando una revisione strutturale del Codice del Consumo in materia di trasparenza ambientale.
La riforma mira a contrastare il greenwashing, rafforzare l’affidabilità delle informazioni ambientali e garantire ai consumatori strumenti più chiari per valutare le caratteristiche dei prodotti.
Il provvedimento incide su un ampio insieme di articoli del Codice del Consumo, intervenendo sia sulle definizioni rilevanti sia sul perimetro delle pratiche ingannevoli e sugli obblighi informativi posti a carico dei professionisti.
Nuove definizioni nel Codice del Consumo
Il riassetto del sistema definitorio è uno degli elementi centrali del decreto. L’articolo 18 viene aggiornato per includere una serie di concetti provenienti dal diritto UE, tra i quali: asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, marchio di sostenibilità, sistema di certificazione, durabilità, materiali di consumo, funzionalità e aggiornamento del software.
La definizione di beni è armonizzata con quella già presente nel quadro normativo sulla conformità dei prodotti, così da assicurare coerenza terminologica.
Criteri più rigorosi per le pratiche commerciali ingannevoli
La revisione dell’articolo 21 introduce un approccio più severo alla valutazione delle pratiche commerciali che possono indurre in errore. Gli elementi ambientali e sociali dei prodotti diventano parametri esplicitamente rilevanti, insieme ai profili di economia circolare quali riparabilità, riciclabilità e durata.
Rientrano inoltre nella valutazione le dichiarazioni ambientali che riguardano prestazioni future, ammissibili solo se supportate da piani concreti, obiettivi misurabili e verifiche indipendenti, nonché la presentazione come vantaggi di caratteristiche prive di reale utilità per il consumatore.
Maggiore trasparenza sui servizi comparativi
Il nuovo comma introdotto nell’articolo 22 disciplina i servizi professionali che confrontano prodotti sulla base delle loro caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità.
Diventa obbligatorio indicare i criteri adottati, i prodotti e i produttori inclusi nelle comparazioni, oltre alle modalità di aggiornamento dei dati nel tempo.
L’obiettivo è prevenire confronti inattendibili o parziali, che potrebbero orientare il consumatore verso scelte distorte.
Estensione della black list delle pratiche sempre scorrette
Il decreto amplia in modo significativo la lista delle pratiche considerate sempre ingannevoli dall’articolo 23. Tra le nuove ipotesi: l’uso di marchi di sostenibilità senza un sistema di certificazione valido, dichiarazioni ambientali vaghe o non verificabili, green claim riferiti a un solo aspetto del prodotto ma presentati come riguardanti l’intero bene, affermazioni di neutralità climatica basate esclusivamente su compensazioni, aggiornamenti software che compromettono la funzionalità del bene e comportamenti che falsano artificialmente la durabilità o la riparabilità.
Aggiornamenti sulle definizioni relative ai diritti dei consumatori
L’articolo 45 viene ampliato con definizioni tratte dalla Direttiva 2011/83/UE, tra cui quelle di produttore, garanzia commerciale di durabilità, indice di riparabilità e aggiornamento del software inteso come intervento gratuito necessario a mantenere la conformità del prodotto.
Obblighi informativi più stringenti
Gli articoli 48 e 49 vengono modificati per potenziare gli obblighi informativi precontrattuali, indipendentemente dalla modalità con cui il contratto è concluso.
Devono essere fornite indicazioni chiare sulla garanzia legale di conformità, sulle eventuali garanzie di durabilità senza costi aggiuntivi, sui servizi post-vendita, sugli aggiornamenti software e sull’indice di riparabilità, oltre che sulla disponibilità di pezzi di ricambio e sulle esigenze di manutenzione.
Informazioni obbligatorie nei contratti elettronici
Per gli acquisti online che comportano un pagamento, l’articolo 51 viene aggiornato imponendo al professionista di evidenziare prima dell’ordine la presenza di eventuali garanzie commerciali di durabilità fornite dal produttore.
Introduzione dell’etichetta armonizzata a livello UE
A completamento del nuovo impianto informativo, l’articolo 65-ter introduce l’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata, strumenti grafici uniformi a livello europeo pensati per comunicare in modo semplice la garanzia legale, le garanzie di durabilità e altre caratteristiche rilevanti dei prodotti.
Si tratta di un passo che punta a rendere più trasparente il mercato e ad agevolare scelte di consumo consapevoli e comparabili.
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