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La fatturazione elettronica dopo la modifica dello split payment per le società quotate

Le società quotate escono dallo split payment: cosa cambia Dal 1° luglio 2025, le società quotate in Borsa incluse nell’indice Ftse Mib sono ufficialmente escluse dal perimetro dello split payment, in attuazione della decisione europea che ha prorogato il meccanismo fino al 30 giugno 2026 ma con l’obbligo di escludere i soggetti privati a controllo pubblico quotati.
Il cambiamento segna una svolta nella gestione della fatturazione elettronica e dei flussi IVA delle imprese. Durante il webinar Paradigma, sono stati analizzati gli effetti pratici di questa uscita, le novità interpretative contenute nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e i principali punti di attenzione per amministrazioni, banche, società industriali e consulenti. Split payment: definizione e differenze rispetto al reverse charge Lo split payment, introdotto nel 2015, consiste nella scissione dei pagamenti: il cliente paga al fornitore solo l’imponibile, mentre l’IVA è versata direttamente all’erario.
A differenza del reverse charge, il debitore dell’imposta resta il fornitore, che la espone in fattura ma non la incassa. Sono soggetti al meccanismo le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali, le società controllate dallo Stato o dagli enti locali e, fino a giugno 2025, anche le società quotate.
Da luglio, queste ultime escono dal regime, salvo che risultino ancora partecipate pubbliche e incluse in altri elenchi ufficiali (ISTAT o PA centrali e locali). Aspetti operativi e rischi sanzionatori La corretta emissione della fattura elettronica richiede di indicare il codice “S” nel campo dedicato all’esigibilità IVA.
L’omissione di tale indicazione comporta una sanzione da 1.000 a 8.000 euro, sanabile solo con l’emissione di una nota di variazione e successiva riemissione della fattura.
È inoltre essenziale aggiornare costantemente le anagrafiche clienti in base agli elenchi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Dal punto di vista contabile, le società che hanno perso lo status di soggetto split tornano a operare secondo il regime IVA ordinario, con la registrazione integrale del documento e il pagamento al fornitore comprensivo d’imposta. Detraibilità IVA e novità interpretative Grande attenzione è stata dedicata alle recenti posizioni dell’Agenzia delle Entrate, in particolare alla risposta n. 115/2025, che ha escluso la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA su fatture registrate oltre il termine del 30 aprile.
In sostanza, le fatture non registrate entro il limite temporale comportano la perdita definitiva del diritto alla detrazione.
Una posizione che sta sollevando forti perplessità tra professionisti e associazioni di categoria, poiché limita la funzione correttiva della dichiarazione integrativa. Autofattura “spia” e nuovo documento TD29 Dal 1° settembre 2025 cambia anche la procedura di segnalazione delle fatture non ricevute:
non si utilizza più l’autofattura TD20, ma la comunicazione TD29, da inviare entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Il nuovo meccanismo elimina l’obbligo di versamento dell’IVA e sostituisce l’autofattura con una comunicazione digitale all’Agenzia delle Entrate, che attiva un alert verso il fornitore inadempiente. Conclusioni Il sistema IVA entra in una fase di profonda trasformazione, dove fatturazione elettronica, compliance digitale e automatizzazione dei controlli diventano strumenti centrali per la gestione dei processi amministrativi.
Le imprese devono rafforzare i presìdi interni e aggiornare i flussi di contabilizzazione per evitare rischi sanzionatori e garantire una corretta tracciabilità fiscale.

Le società quotate escono dallo split payment: cosa cambia

Dal 1° luglio 2025, le società quotate in Borsa incluse nell’indice Ftse Mib sono ufficialmente escluse dal perimetro dello split payment, in attuazione della decisione europea che ha prorogato il meccanismo fino al 30 giugno 2026 ma con l’obbligo di escludere i soggetti privati a controllo pubblico quotati.
Il cambiamento segna una svolta nella gestione della fatturazione elettronica e dei flussi IVA delle imprese.

Durante il webinar, sono stati analizzati gli effetti pratici di questa uscita, le novità interpretative contenute nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e i principali punti di attenzione per amministrazioni, banche, società industriali e consulenti.

 

Split payment: definizione e differenze rispetto al reverse charge

Lo split payment, introdotto nel 2015, consiste nella scissione dei pagamenti: il cliente paga al fornitore solo l’imponibile, mentre l’IVA è versata direttamente all’erario.
A differenza del reverse charge, il debitore dell’imposta resta il fornitore, che la espone in fattura ma non la incassa.

Sono soggetti al meccanismo le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali, le società controllate dallo Stato o dagli enti locali e, fino a giugno 2025, anche le società quotate.
Da luglio, queste ultime escono dal regime, salvo che risultino ancora partecipate pubbliche e incluse in altri elenchi ufficiali (ISTAT o PA centrali e locali).

 

Aspetti operativi e rischi sanzionatori

La corretta emissione della fattura elettronica richiede di indicare il codice “S” nel campo dedicato all’esigibilità IVA.
L’omissione di tale indicazione comporta una sanzione da 1.000 a 8.000 euro, sanabile solo con l’emissione di una nota di variazione e successiva riemissione della fattura.
È inoltre essenziale aggiornare costantemente le anagrafiche clienti in base agli elenchi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Dal punto di vista contabile, le società che hanno perso lo status di soggetto split tornano a operare secondo il regime IVA ordinario, con la registrazione integrale del documento e il pagamento al fornitore comprensivo d’imposta.

 

Detraibilità IVA e novità interpretative

Grande attenzione è stata dedicata alle recenti posizioni dell’Agenzia delle Entrate, in particolare alla risposta n. 115/2025, che ha escluso la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA su fatture registrate oltre il termine del 30 aprile.
In sostanza, le fatture non registrate entro il limite temporale comportano la perdita definitiva del diritto alla detrazione.
Una posizione che sta sollevando forti perplessità tra professionisti e associazioni di categoria, poiché limita la funzione correttiva della dichiarazione integrativa.

 

Autofattura “spia” e nuovo documento TD29

Dal 1° settembre 2025 cambia anche la procedura di segnalazione delle fatture non ricevute:
non si utilizza più l’autofattura TD20, ma la comunicazione TD29, da inviare entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Il nuovo meccanismo elimina l’obbligo di versamento dell’IVA e sostituisce l’autofattura con una comunicazione digitale all’Agenzia delle Entrate, che attiva un alert verso il fornitore inadempiente.

 

Conclusioni

Il sistema IVA entra in una fase di profonda trasformazione, dove fatturazione elettronica, compliance digitale e automatizzazione dei controlli diventano strumenti centrali per la gestione dei processi amministrativi.
Le imprese devono rafforzare i presìdi interni e aggiornare i flussi di contabilizzazione per evitare rischi sanzionatori e garantire una corretta tracciabilità fiscale.

 

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