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Società in house: responsabilità erariale anche per i sindaci

Società in house: responsabilità erariale anche per i sindaci

La responsabilità erariale nelle società in house non riguarda soltanto gli amministratori e i dipendenti, ma può estendersi anche ai membri del collegio sindacale. A confermarlo è la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, con la sentenza n. 31/2025, chiamata a pronunciarsi su una vicenda legata all’indebita corresponsione di rimborsi spese di trasferta concessi al presidente di una società in house.

 

Nel caso di specie, la Procura contabile aveva individuato come principale responsabile il presidente del consiglio di amministrazione, a titolo di dolo. In via sussidiaria, le contestazioni sono state mosse anche nei confronti del responsabile della segreteria e dei sindaci, mentre la società di revisione è stata esclusa dal procedimento.

 

Il nodo della giurisdizione contabile

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la giurisdizione della Corte dei conti sul collegio sindacale. La difesa aveva sostenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), non sussistesse giurisdizione contabile nei confronti dei sindaci, dal momento che l’articolo 12 del decreto richiama espressamente solo amministratori e dipendenti.

La Corte ha respinto questa tesi, ritenendo che, nelle società in house, tutti gli organi sociali — amministrativi e di controllo — abbiano un rapporto di servizio con l’ente pubblico. Di conseguenza, anche i sindaci sono soggetti a responsabilità erariale.

Un orientamento, questo, già consolidato nella giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sentenze n. 7284/2020 e n. 567/2024), che ha chiarito come la giurisdizione contabile si applichi agli organi di gestione e controllo delle società partecipate che possiedono i requisiti per qualificarsi come in house providing.

 

Il dovere di vigilanza dei sindaci

Nel merito della vicenda, la Corte dei conti ha sottolineato che il collegio sindacale non aveva svolto alcuna attività di verifica sui rimborsi corrisposti agli amministratori. Un’omissione protratta nel tempo, che ha contribuito al danno erariale contestato e che, per la Corte, integra una condotta gravemente colposa.

I sindaci avrebbero dovuto esercitare controlli specifici, anche a campione, sulla correttezza delle procedure interne e sull’operato degli amministratori, specialmente in presenza di possibili conflitti di interesse. Il loro mancato intervento ha rappresentato un deficit significativo nell’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all’organo.

 

Considerazioni finali

La sentenza ribadisce un principio di grande rilevanza: nelle società in house, la responsabilità erariale non si limita agli organi di gestione ma si estende anche ai sindaci, chiamati a un controllo attivo ed effettivo. La giurisdizione della Corte dei conti resta dunque ferma ogniqualvolta il danno colpisca risorse pubbliche, anche se veicolate attraverso enti societari.

 

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