Reati ambientali e Modello 231: in vigore il D.Lgs. 81/2026

Dal 2 giugno 2026 è in vigore il Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, adottato in attuazione della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.
Il provvedimento introduce un aggiornamento significativo del sistema penale ambientale italiano e interviene anche sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Si tratta di una riforma di particolare rilievo per imprese, gruppi societari, enti pubblici economici e società partecipate, perché rafforza il presidio sanzionatorio in materia ambientale e rende necessario verificare l’adeguatezza dei modelli organizzativi, delle procedure interne e dei sistemi di controllo.
Uno dei profili più rilevanti riguarda le modifiche al Codice penale.
Il decreto interviene sulla disciplina dell’inquinamento ambientale, introduce il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti e prevede ulteriori circostanze aggravanti. Viene inoltre precisata la nozione di abusività, con riferimento anche alle condotte poste in essere in violazione di disposizioni dell’Unione europea e di norme legislative, regolamentari o amministrative attuative.
Il decreto contiene anche disposizioni specifiche in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas fluorurati a effetto serra.
Questi interventi ampliano l’attenzione del legislatore verso condotte che possono incidere sulla qualità dell’ambiente, sulla salute umana, sulla gestione delle risorse naturali e sulla circolazione di prodotti o sostanze potenzialmente dannosi.
Particolarmente importante è il collegamento con il D.Lgs. 231/2001.
Il D.Lgs. 81/2026 modifica infatti l’art. 25-undecies, dedicato ai reati ambientali, aggiornando il catalogo dei reati presupposto e il relativo trattamento sanzionatorio. Per gli enti, ciò significa che la commissione di determinati illeciti ambientali può assumere rilievo anche ai fini della responsabilità 231, con conseguenze sul piano delle sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti, delle misure interdittive.
Per le imprese, l’entrata in vigore del decreto impone quindi una verifica operativa.
Non è sufficiente prendere atto delle nuove fattispecie. Occorre valutare se il modello 231 sia aggiornato rispetto ai nuovi rischi ambientali, se la mappatura dei processi sensibili sia ancora coerente, se le procedure interne coprano adeguatamente le aree esposte e se i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza siano effettivi e documentabili.
Le aree aziendali maggiormente coinvolte sono molteplici.
Oltre alla funzione compliance e all’Organismo di Vigilanza, assumono rilievo le strutture HSE, ambiente e sicurezza, procurement, logistica, operations, produzione, gestione rifiuti, manutenzione, real estate, legal, internal audit e sostenibilità.
La riforma conferma infatti che la prevenzione dei reati ambientali non può essere trattata come un presidio isolato, ma deve essere integrata nel sistema complessivo di governance, controllo interno e gestione dei rischi.
In questa prospettiva, il Modello 231 diventa uno strumento centrale per collegare obblighi normativi, responsabilità organizzative, procedure ambientali e cultura della prevenzione.
L’aggiornamento richiesto dal nuovo quadro normativo non riguarda soltanto la revisione formale del documento, ma anche la capacità dell’organizzazione di dimostrare l’effettività dei controlli, la tracciabilità delle decisioni e la tempestiva gestione delle anomalie.
Il D.Lgs. 81/2026 segna quindi un passaggio importante nel rafforzamento della tutela penale dell’ambiente e nella responsabilizzazione delle imprese.
Per gli enti, la priorità è trasformare l’aggiornamento normativo in un’occasione di revisione dei presìdi organizzativi, con un approccio integrato tra compliance 231, ambiente, sicurezza, sostenibilità e governance.



