RPCT e sanzioni sulla sicurezza sul lavoro: chiarimenti ANAC nel parere del 23 luglio 2025
Con il parere del 23 luglio 2025 (fasc. 2542/2025) l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha esaminato la richiesta di chiarimenti avanzata dal RPCT di una società in merito a un regolamento interno adottato dal Consiglio di amministrazione, relativo al pagamento delle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
Il regolamento prevedeva che il CdA o il Direttore Generale provvedessero al pagamento immediato delle sanzioni, rimettendo poi al RPCT l’avvio di un procedimento di accertamento della responsabilità, distinto tra responsabilità oggettiva o personale lieve e ipotesi di dolo o colpa grave. In quest’ultimo caso il RPCT sarebbe stato incaricato di avviare le azioni di recupero delle somme corrisposte rivalendosi nei confronti dei destinatari.
ANAC ha chiarito che non rientra nelle proprie competenze valutare la legittimità del regolamento aziendale, ma solo verificare la compatibilità delle funzioni attribuite al RPCT con quanto previsto dalla legge 190/2012 e dai Piani Nazionali Anticorruzione. Sul punto l’Autorità ha richiamato la propria delibera n. 840 del 2018 e gli Allegati ai PNA 2019 e 2022, ribadendo che il nucleo essenziale dei poteri del RPCT è rivolto alla prevenzione della corruzione e al controllo sull’attuazione del sistema di misure delineato nel PTPCT.
Il RPCT non ha competenze in materia di accertamento di responsabilità disciplinari o amministrative e non può essere investito della gestione di procedimenti volti al recupero di sanzioni, compiti che spettano ad altri organi aziendali. L’attribuzione di tali funzioni non solo eccede quanto previsto dalla normativa, ma può anche generare sovrapposizioni, confusione di ruoli e conflitti di interesse, soprattutto quando il RPCT cumula incarichi in settori gestionali sensibili come le risorse umane.
Secondo ANAC, resta ferma la responsabilità del RPCT di verificare che il sistema di prevenzione della corruzione sia adeguato, specie se le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro si collocano in un contesto più ampio di cattiva gestione o di inosservanza del PTPCT. In questi casi spetta al RPCT valutare l’efficacia del Piano e aggiornarlo introducendo misure correttive, favorendo al tempo stesso un raccordo operativo con le altre funzioni di controllo.
Concludendo, l’Autorità ha ribadito che il ruolo del RPCT deve rimanere coerente con le finalità proprie della legge 190/2012 e non può essere appesantito da compiti di gestione e accertamento che appartengono ad altre figure.
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