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Misure restrittive UE e antiriciclaggio: la UIF richiama intermediari e professionisti sui rischi di elusione

Misure restrittive UE e antiriciclaggio: Comunicazione UIF 2026

La prevenzione delle attività illecite connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea assume un rilievo sempre più centrale per intermediari bancari e finanziari, professionisti e altri soggetti obbligati.

 

Con la Comunicazione del 7 maggio 2026, la Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha richiamato l’attenzione degli operatori sugli obblighi di congelamento, sui divieti di messa a disposizione, sui doveri di comunicazione e, più in generale, sui presidi richiesti per prevenire condotte di violazione o elusione delle misure restrittive adottate dall’Unione europea.

 

Il documento si inserisce nel nuovo quadro delineato dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, con cui è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2024/1226. Il decreto ha introdotto nuove fattispecie di reato relative alla violazione o elusione delle misure restrittive UE, alla violazione degli obblighi informativi, alla violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività e alla violazione colposa delle misure stesse.

 

Per i soggetti obbligati, il tema non riguarda soltanto il rispetto formale della disciplina sanzionatoria. La Comunicazione UIF evidenzia infatti la necessità di svolgere un’analisi concreta dell’operatività rilevata, valorizzando tutte le informazioni disponibili e rafforzando i presidi di adeguata verifica, monitoraggio e valutazione delle anomalie.

 

Un punto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra misure restrittive e segnalazione di operazioni sospette. La UIF chiarisce che i reati introdotti dal D.Lgs. 211/2025 possono integrare ipotesi di attività criminose rilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, quando ricorrano i relativi presupposti. L’obbligo di SOS resta però distinto e autonomo rispetto ai doveri di comunicazione connessi alle misure restrittive e richiede sempre la presenza di un sospetto adeguatamente valutato e rappresentato.

 

Nella valutazione del sospetto assumono rilievo sia gli elementi soggettivi sia quelli oggettivi. Non basta, ad esempio, la mera omonimia con un soggetto presente nelle liste pubbliche, qualora il destinatario possa escludere con ragionevole certezza che si tratti della stessa persona o entità. Al contrario, occorre considerare il riscontro dei nominativi, i relativi dati anagrafici, l’eventuale coinvolgimento di soggetti collegati o collegabili e le caratteristiche concrete dell’operatività.

 

La Comunicazione individua, a titolo esemplificativo, diverse casistiche di possibile anomalia. Tra queste rientrano l’utilizzo di catene partecipative complesse e opache, anche a rilevanza transnazionale, idonee a oscurare la titolarità effettiva di asset riconducibili a soggetti destinatari di misure restrittive o a nominativi collegati. Particolare attenzione è posta anche all’operatività nel settore immobiliare, dove strutture societarie articolate possono rendere più difficile individuare l’effettivo centro di interessi economici.

 

Ulteriori profili di rischio riguardano le triangolazioni di fondi, soprattutto quando realizzate tramite prestatori di servizi di pagamento attivi in Paesi che non applicano analoghi regimi sanzionatori. La UIF richiama anche le triangolazioni di cripto-attività, i flussi di pagamento veicolati tramite conti di corrispondenza e l’utilizzo di IBAN virtuali, strumenti che possono essere impiegati per dissimulare l’origine o la destinazione di flussi finanziari riconducibili a entità sanzionate.

 

Il documento evidenzia inoltre il rischio collegato a meccanismi volti a occultare l’effettiva localizzazione dei soggetti coinvolti, come l’utilizzo di VPN, nonché a raccolte fondi, presunte donazioni verso aree di conflitto e operatività realizzate anche mediante piattaforme digitali, quando tali condotte possano sottendere una violazione o elusione delle misure restrittive.

 

Un ulteriore ambito di attenzione riguarda le attività di importazione ed esportazione di beni di lusso, prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico e beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa, i cosiddetti beni dual use. In questi casi possono assumere rilievo anche facilitatori ricorrenti, chiamati ad agevolare meccanismi di triangolazione o schermatura.

 

Sul piano organizzativo, la Comunicazione UIF conferma l’importanza di presidi interni effettivi e aggiornati. I destinatari sono invitati a portare il documento a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni anomale, sensibilizzandoli con idonee iniziative e diffondendo istruzioni operative volte ad assicurare l’efficace applicazione della disciplina.

 

Di particolare interesse è anche l’introduzione, in via sperimentale, del nuovo fenomeno “V01 – Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione”, che dovrà essere utilizzato quando si ravvisino casistiche riconducibili ai contenuti della Comunicazione.

 

Per intermediari, professionisti e funzioni di compliance, il messaggio è chiaro: la gestione del rischio connesso alle misure restrittive UE richiede un approccio integrato, capace di combinare screening delle liste, adeguata verifica della clientela, analisi della titolarità effettiva, monitoraggio dell’operatività, tracciabilità dei flussi e formazione del personale.

 

La prevenzione delle violazioni non può essere affidata a controlli meramente automatici o documentali. Occorre una valutazione complessiva, coerente con il profilo del cliente, con la struttura dell’operazione e con il contesto geografico, economico e soggettivo in cui l’operatività si colloca.

 

In questo scenario, la Comunicazione UIF rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di rafforzare i sistemi di compliance antiriciclaggio, soprattutto nei casi in cui l’operatività presenti elementi di opacità, transnazionalità, interposizione soggettiva o difficoltà di tracciamento dei flussi.

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