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Mutui e assicurazioni accessorie: il Consiglio di Stato ridefinisce i confini dell’“incorniciamento”

Mutui e assicurazioni accessorie: il Consiglio di Stato ridefinisce i confini dell’“incorniciamento”

La pratica di collegare un contratto di mutuo a una proposta assicurativa aggiuntiva è stata negli ultimi anni oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità di vigilanza e della giurisprudenza. Nota come “incorniciamento”, questa strategia commerciale è spesso finalizzata a incrementare il valore complessivo dell’operazione per l’intermediario, ma pone delicati interrogativi sulla tutela del consumatore.

 

Con la sentenza n. 5901/2025 il Consiglio di Stato interviene in maniera netta sul tema, chiarendo che non si può parlare di illecito in modo automatico. L’offerta congiunta, infatti, non è di per sé vietata: diventa una pratica aggressiva solo quando l’operatore economico esercita un condizionamento indebito, attraverso pressioni, insistenze o vere e proprie coercizioni che limitano la libertà contrattuale del cliente.

 

Il principio è chiaro: il consumatore deve poter scegliere in modo libero e informato se accettare o meno la polizza assicurativa. Se questa viene presentata come facoltativa, con informazioni trasparenti e senza forzature, la tecnica dell’incorniciamento rimane compatibile con la disciplina del Codice del Consumo e con le regole europee sulle pratiche commerciali sleali. Diversamente, se l’assicurazione è prospettata come condizione necessaria per l’erogazione del mutuo o se viene indotta la percezione di una scelta obbligata, si entra nel terreno dell’illiceità.

 

Questo approccio segna un punto di equilibrio tra le esigenze degli operatori e la protezione dei consumatori. Da un lato, si riconosce la legittimità di strategie di cross-selling, che rappresentano una leva importante per il mercato finanziario e assicurativo. Dall’altro, si ribadisce che tali strategie non possono mai tradursi in pressioni indebite che snaturino la libertà contrattuale.

 

Sul piano operativo, la pronuncia offre indicazioni preziose per banche, intermediari e compagnie assicurative. Questi soggetti sono chiamati a rivedere le modalità di presentazione dei prodotti accessori, garantendo procedure commerciali improntate alla massima trasparenza e alla piena volontarietà delle scelte del cliente. Ne discende anche un rafforzamento delle attività di formazione del personale addetto alla vendita, per prevenire comportamenti che potrebbero sfociare in contestazioni da parte delle autorità o in contenziosi giudiziari.

 

Dal lato del consumatore, la sentenza rappresenta un’ulteriore garanzia: non solo conferma la centralità della sua libertà di scelta, ma consente di contestare in sede amministrativa o giudiziaria eventuali pressioni indebite subite in fase di contrattazione. La decisione, inoltre, si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a bilanciare le dinamiche di mercato con la tutela dei soggetti contrattualmente più deboli, valorizzando i principi di correttezza e buona fede che informano l’intero diritto dei consumatori.

 

In conclusione, l’incorniciamento non è uno strumento illecito in sé, ma diventa tale se utilizzato come leva di pressione che svuota di contenuto la libertà contrattuale. Il messaggio del Consiglio di Stato è chiaro: il mercato è libero di proporre, ma il consumatore deve restare libero di scegliere.

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