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Riforma sanzioni TUF: dal formalismo alla proporzionalità sostanziale

Riforma sanzioni TUF: dal formalismo alla proporzionalità sostanziale

Lo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2026 non rappresenta un semplice intervento correttivo sul sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza. Si tratta di un ripensamento dell’architettura complessiva della risposta pubblica agli illeciti di mercato.

La delega contenuta nella Legge Capitali mirava a un riordino organico. Il risultato è una riforma che agisce su tre direttrici: proporzionalità, flessibilità e razionalizzazione procedurale.

 

La proporzionalità come criterio guida

Il primo elemento di discontinuità riguarda l’impostazione stessa delle sanzioni. Il decreto supera l’impianto rigidamente parametrico del passato e introduce una modulazione più aderente alla gravità concreta delle violazioni.

Non è solo una questione di importi. È una diversa filosofia: la sanzione non deve essere automaticamente massimizzata, ma calibrata in funzione dell’effettiva incidenza sull’integrità del mercato e sulla tutela degli investitori.

In questa prospettiva si inserisce anche la revisione della confisca, che viene circoscritta al profitto effettivamente conseguito. L’eliminazione del riferimento al “prodotto” dell’illecito rafforza il principio di proporzione tra illecito e conseguenza patrimoniale.

 

La flessibilità come strumento di efficienza

Un secondo asse riguarda la flessibilità dell’intervento sanzionatorio.

Le Autorità di vigilanza acquisiscono maggiore discrezionalità nell’applicazione delle sanzioni interdittive, potendo modulare o escludere tali misure quando risulterebbero eccessive rispetto al caso concreto. Si supera così una logica di automatismo che in passato aveva generato tensioni interpretative e contenzioso.

Ancora più significativa è l’introduzione del meccanismo di definizione concordata del procedimento. Il settlement non è un’attenuazione della vigilanza, ma un incentivo alla collaborazione e alla rimozione tempestiva degli effetti dell’illecito. La riduzione della sanzione si collega a un impegno concreto verso gli investitori e verso il mercato.

 

L’offensività come filtro dell’azione sanzionatoria

Forse l’elemento più innovativo è il riconoscimento esplicito del principio di offensività. Consob e Banca d’Italia potranno valutare se una condotta, pur formalmente irregolare, abbia inciso in modo significativo sulla trasparenza o arrecato un danno agli investitori.

In assenza di tale incidenza, l’Autorità potrà optare per un richiamo anziché per l’avvio del procedimento sanzionatorio.

È un passaggio culturale rilevante: l’illecito non è più solo violazione della regola, ma violazione che produce un pregiudizio rilevante per il mercato.

 

Procedimento più uniforme e garantista

La riforma interviene anche sul piano procedurale, introducendo una disciplina generalizzata per tutte le sanzioni TUF. Si rafforza la distinzione tra funzione istruttoria e decisoria, si consolida il contraddittorio e si punta alla certezza dei termini.

Parallelamente viene valorizzato il coordinamento tra Banca d’Italia e Consob, in un’ottica di unità dell’azione di vigilanza.

La tutela dei segnalanti resta confermata, a presidio dell’efficacia dei meccanismi di emersione delle violazioni.

 

Una riforma di equilibrio

Nel complesso, la riforma non attenua la severità del sistema. La rende più coerente.

L’obiettivo non è sanzionare di più, ma sanzionare meglio. Non automatizzare, ma valutare. Non colpire in modo indifferenziato, ma distinguere tra irregolarità formali e condotte realmente dannose.

Se confermata nel testo definitivo, la riforma segnerà un passaggio importante nella maturazione del diritto dei mercati finanziari italiano.

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