Listing Act e MAR: ESMA aggiorna le linee guida sul ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate

L’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) introdotte dal Listing Act impone un riallineamento interpretativo delle linee guida europee. In questo contesto, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha avviato una consultazione pubblica per aggiornare le proprie linee guida in materia di ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate.
L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire maggiore coerenza con il nuovo testo del MAR e ridurre gli oneri amministrativi per gli emittenti, assicurando al contempo maggiore chiarezza applicativa.
Il superamento del regime sui “processi prolungati”
Una delle novità più significative riguarda il trattamento delle informazioni privilegiate relative a processi prolungati. A partire da giugno 2026, gli emittenti non saranno più tenuti a comunicare immediatamente informazioni parziali o intermedie connesse a tali processi, prima del loro completamento.
Coerentemente con questa modifica normativa, ESMA propone di eliminare dalle linee guida i riferimenti ai “legittimi interessi” collegati ai processi prolungati. Il sistema precedente, che consentiva il ritardo in presenza di specifiche condizioni, viene così sostanzialmente superato dalla nuova impostazione del MAR.
Il cambiamento si inserisce nella logica del Listing Act, volto a semplificare gli obblighi informativi per favorire l’accesso ai mercati dei capitali, in particolare da parte delle PMI.
Nuovi legittimi interessi al ritardo
Parallelamente, la proposta di aggiornamento individua nuove ipotesi di legittimo interesse alla comunicazione ritardata. Tra queste rientrano i casi in cui un’autorità pubblica richieda la non divulgazione dell’informazione privilegiata, oppure quando l’emittente necessiti di un periodo aggiuntivo per raccogliere elementi informativi essenziali.
Ulteriore ipotesi considerata è quella dell’emittente coinvolto in più procedure di gara per contratti analoghi, situazione nella quale una divulgazione immediata potrebbe compromettere la posizione competitiva.
L’approccio di ESMA mira dunque a delineare un quadro più aderente alla prassi operativa degli emittenti, pur nel rispetto dei principi di integrità e trasparenza del mercato.
La rimozione del requisito di “non indurre in errore”
Un altro intervento rilevante riguarda la soppressione della sezione delle linee guida relativa alla condizione di “non indurre in errore il pubblico”, eliminata dal MAR a seguito delle modifiche introdotte dal Listing Act.
Il nuovo assetto prevede invece che la comunicazione ritardata non debba contraddire l’ultimo annuncio pubblico dell’emittente sul medesimo argomento. Si tratta di una formulazione più circoscritta, che sposta l’attenzione dalla valutazione generale del rischio di errore a un criterio di coerenza rispetto alle comunicazioni precedenti.
Consultazione aperta fino al 29 aprile 2026
La consultazione pubblica è aperta fino al 29 aprile 2026. Gli operatori di mercato sono chiamati a fornire osservazioni sulle modifiche proposte, che entreranno in vigore in concomitanza con il nuovo regime MAR a partire da giugno 2026.
Il processo di revisione delle linee guida rappresenta un passaggio cruciale per garantire certezza interpretativa in una fase di transizione normativa significativa. Il coordinamento tra testo regolamentare e prassi applicativa sarà determinante per assicurare un equilibrio tra esigenze di semplificazione e tutela dell’integrità dei mercati.
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