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Accesso agli atti e “prassi” amministrativa: il TAR Lazio chiarisce i limiti dell’ostensione

Accesso agli atti e “prassi” amministrativa: il TAR Lazio chiarisce i limiti dell’ostensione

Con la sentenza n. 1234/2026, il TAR Lazio (Sez. I Ter) è tornato a pronunciarsi sui confini oggettivi del diritto di accesso ai documenti amministrativi, affrontando una questione particolarmente delicata: è possibile ottenere l’ostensione di una “prassi” amministrativa non formalizzata in un atto scritto?

La controversia trae origine dal rigetto di un’istanza di accesso relativa agli atti posti a fondamento di un provvedimento della Commissione centrale di revoca del beneficio della capitalizzazione, adottato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 8/1991. Il ricorrente lamentava la mancata ostensione di alcuni documenti, tra cui una nota del Servizio Centrale di Protezione e la “prassi normativa primaria e regolamentare” che avrebbe impedito l’intestazione di un bene a soggetto diverso dal collaboratore di giustizia.

 

Il giudizio ex art. 116 c.p.a. e i suoi presupposti

Il Collegio ha innanzitutto richiamato la natura del giudizio in materia di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., evidenziando come esso presupponga una determinazione preventiva dell’Amministrazione, anche nella forma del silenzio. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità parziale della domanda relativa a un documento mai oggetto di specifica istanza amministrativa.

È stata inoltre dichiarata l’improcedibilità della domanda con riferimento a un atto già successivamente depositato in giudizio, essendo venuto meno l’interesse concreto all’ostensione.

 

Il punto centrale: la “prassi” non è un documento

Il cuore della decisione riguarda però la richiesta di accesso alla cosiddetta “prassi” richiamata nel verbale della Commissione centrale.

Il TAR ha ribadito un principio consolidato: il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi intesi come rappresentazioni materiali di contenuti, comunque formate e detenute dall’Amministrazione. L’accesso non può tradursi in una richiesta di elaborazione, sistematizzazione o creazione ex novo di dati, né può estendersi a condotte amministrative non cristallizzate in atti formali.

La prassi amministrativa, intesa come comportamento uniforme seguito dagli uffici, non costituisce fonte normativa e non è necessariamente documentata in atti scritti quali circolari o direttive. In assenza di un documento materialmente esistente, l’istanza di accesso non può essere accolta.

Il giudice ha quindi respinto la domanda nella parte relativa alla “prassi”, affermando che l’accesso presuppone l’esistenza di un atto già formato e detenuto dalla pubblica amministrazione.

 

Accesso documentale e divieto di controllo generalizzato

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza che esclude la possibilità di utilizzare l’accesso come strumento di controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. L’oggetto deve essere circoscritto e specifico, e deve riguardare documenti identificabili.

Laddove la richiesta si traduca in un’indagine sull’orientamento applicativo interno dell’ente, non formalizzato in atti, essa eccede i limiti dell’istituto.

 

Una decisione di equilibrio

Pur respingendo nel merito la domanda residua, il TAR ha compensato le spese di lite, riconoscendo la peculiarità della vicenda. La sentenza, inoltre, dispone l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente, a tutela della dignità e della riservatezza, in conformità alla normativa privacy.

La decisione offre un chiarimento importante: il diritto di accesso è uno strumento di trasparenza e tutela, ma resta ancorato all’esistenza di documenti amministrativi concretamente individuabili.

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