Modifiche OIC 2026: cosa cambia nei principi contabili nazionali

A partire dai bilanci con esercizio che decorre dal 1° gennaio 2026, le imprese dovranno confrontarsi con una serie di aggiornamenti ai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Gli interventi non introducono una revisione sistematica dell’impianto OIC, ma incidono su ambiti circoscritti che, nella prassi applicativa, hanno evidenziato criticità interpretative o disallineamenti tra rappresentazione contabile e sostanza economica delle operazioni.
Le modifiche riguardano in particolare la contabilizzazione delle rimanenze, delle immobilizzazioni materiali e immateriali, il trattamento di alcune fattispecie fiscali e la corretta rappresentazione dei fondi per rischi e oneri.
Uno dei profili di maggiore rilievo attiene alle immobilizzazioni immateriali e ai criteri di ammortamento. L’OIC ha chiarito che il ricorso ai ricavi come parametro per stimare la quota di ammortamento è ammesso solo in presenza di condizioni stringenti, ossia quando viene adottato un metodo a quote decrescenti e quando i ricavi risultano effettivamente rappresentativi del consumo economico dell’attività immateriale nelle prime fasi della sua vita utile.
Sul piano fiscale, le modifiche interessano la contabilizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. In tali casi, l’imposta deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto, senza la necessità di istituire una riserva specifica, con effetti sulla rappresentazione del patrimonio e sugli equilibri contabili.
Ulteriori chiarimenti riguardano le operazioni di acquisto che prevedono un’opzione di rivendita, sia essa in capo all’acquirente o al venditore. In questi casi, l’iscrizione del bene nel bilancio dell’acquirente è consentita solo quando vi sia una ragionevole certezza che l’opzione non venga esercitata. In mancanza di tale presupposto, il bene continua a rimanere iscritto nel bilancio del venditore, rafforzando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Infine, con riferimento ai fondi per rischi e oneri, l’OIC ha precisato la modalità di esposizione in conto economico degli effetti derivanti dall’attualizzazione. Qualora tali effetti risultino rilevanti, essi devono essere evidenziati separatamente all’interno della classe C, in una voce dedicata agli effetti del trascorrere del tempo e della revisione del tasso di attualizzazione.
Nel loro complesso, le modifiche richiedono un’attenta analisi preventiva da parte delle imprese e dei professionisti, sia in ottica di corretta applicazione nei bilanci 2026, sia per la gestione delle informazioni comparative e delle valutazioni di continuità con gli esercizi precedenti.
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