La nuova disciplina delle perdite fiscali

Negli ultimi due anni la disciplina del riporto delle perdite fiscali è stata oggetto di una revisione organica attraverso una serie di interventi normativi che hanno ridefinito i presupposti, i limiti e le modalità di utilizzo delle perdite di periodo e pregresse da parte delle società soggette a IRES. La Legge Delega n. 111/2023, il D.Lgs. n. 192/2024, il D.L. n. 84/2025 convertito in L. n. 108/2025 e il Decreto Attuativo del 27 giugno 2025 hanno introdotto un sistema più articolato, finalizzato a rendere la disciplina più omogenea, rafforzare i presidi antielusivi e definire strumenti coerenti con l’operatività dei gruppi societari.
Una delle principali innovazioni riguarda l’introduzione delle categorie di perdite “infragruppo”, “omologate” e “non omologate”, concetti cardine per l’applicazione dell’articolo 177-ter del TUIR. Le perdite infragruppo sono quelle conseguite in periodi d’imposta in cui le società coinvolte appartenevano già al medesimo gruppo civilistico; le perdite omologate sono quelle sottoposte con esito positivo ai test previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR all’ingresso nel gruppo o successivamente. Il Decreto Attuativo ha definito criteri precisi per la decorrenza, il periodo di conseguimento, l’anzianità di partecipazione al gruppo e le regole di utilizzo cronologico secondo un criterio FIFO. Tale disciplina consente, nelle operazioni straordinarie intra-gruppo, di disapplicare i limiti previsti dalla normativa antielusiva, purché sussistano tutte le condizioni richieste.
Particolare rilievo assumono i nuovi vitality test, che costituiscono uno dei pilastri del sistema riformato. Perché la perdita possa essere riportata, la società deve dimostrare un livello minimo di vitalità economica, misurato attraverso ricavi e proventi dell’attività caratteristica e costi del lavoro subordinato in misura pari ad almeno il 40% della media dei due esercizi precedenti. Anche il limite quantitativo al riporto delle perdite e degli altri asset fiscali è stato profondamente rivisto: la base di riferimento è ora rappresentata dal valore economico del patrimonio netto determinato da perizia giurata, mentre il patrimonio contabile assume un ruolo subordinato. Il nuovo criterio introduce una valutazione più aderente al reale valore economico delle società ma richiede attenzione in caso di conferimenti, versamenti o operazioni straordinarie avvenute nei ventiquattro mesi precedenti, con meccanismi di sterilizzazione anche rafforzati.
La nozione di “modifica dell’attività principale”, rilevante ai fini dell’articolo 84 del TUIR, ha generato diversi interrogativi interpretativi. Le slide dei docenti hanno evidenziato la complessità derivante dal riferimento al cambiamento di “settore o comparto merceologico”, richiamando la prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla rilevanza di conferimenti di beni, acquisizioni di aziende o variazioni sostanziali dell’operatività. La definizione appare ancora in evoluzione e rappresenta un punto critico per la pianificazione delle operazioni straordinarie.
Rimane di grande attualità il tema delle perdite finali transfrontaliere, analizzato alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare i casi Marks & Spencer, A Oy e Memira. Le decisioni europee, e in particolare il “no possibility test”, consentono il riconoscimento delle perdite maturate in altri Stati membri solo quando sia provata l’impossibilità definitiva del loro utilizzo nello Stato della fonte. La soluzione normativa ipotizzata dal legislatore italiano non ha trovato attuazione nella riforma completata, lasciando spazio alle sole applicazioni giurisprudenziali.
Il riporto delle perdite interagisce in modo significativo anche con il procedimento di accertamento. Le norme richiedono, per lo scomputo delle perdite pregresse, la presentazione di appositi modelli (IPEA o IPEC), distinguendo tra perdite di periodo, utilizzabili automaticamente, e perdite pregresse che richiedono un’istanza specifica. I docenti hanno richiamato pronunce recenti della Corte di Cassazione sulla natura negoziale dell’opzione di utilizzo delle perdite e sulle tempistiche entro cui deve essere esercitata, oltre alle particolarità legate al consolidato fiscale nazionale e alle rettifiche di gruppo.
Un ulteriore aspetto affrontato riguarda l’impatto dei contributi COVID sul riporto delle perdite. La risposta ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025 ha confermato che tali contributi rientrano tra i proventi esenti rilevanti ai fini dell’articolo 84 del TUIR e quindi incidono sulla quantificazione della perdita riportabile. La posizione del MEF si pone in continuità con precedenti prassi dell’Agenzia delle Entrate e rafforza un orientamento che avrà effetti significativi sui bilanci delle imprese.
Il webinar ha messo in luce come il nuovo sistema richieda un approccio integrato e una profonda conoscenza delle interazioni tra disciplina ordinaria, operazioni straordinarie, vitalità economica, patrimonio netto, consolidato fiscale e accertamento. L’insieme delle novità rende più articolata la gestione delle perdite fiscali ma offre al contempo un sistema più coerente, in grado – se correttamente applicato – di favorire operazioni societarie più trasparenti e meno esposte a rischi elusivi.
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