DAC 8 e cooperazione fiscale: cosa cambia dopo la pubblicazione del decreto attuativo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, l’Italia completa il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC 8), che modifica la Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Il nuovo decreto si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento dei meccanismi di scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali, con l’obiettivo di intercettare basi imponibili difficilmente tracciabili e di adeguare il sistema europeo all’evoluzione dei mercati digitali e delle cripto-attività.
Un cambio di passo nella cooperazione amministrativa europea
La DAC 8 segna un’evoluzione significativa rispetto ai precedenti interventi in materia di cooperazione fiscale.
Non si tratta solo di ampliare l’ambito oggettivo delle informazioni scambiate, ma di ripensare l’architettura complessiva dello scambio, rafforzando sia i flussi “tradizionali” sia quelli relativi a nuovi strumenti finanziari e digitali.
In questa prospettiva, il decreto legislativo n. 194/2025 interviene su più livelli normativi, modificando il d.lgs. n. 29/2014, il d.lgs. n. 100/2020, il d.lgs. n. 32/2023 e la disciplina sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui alla legge n. 95/2015.
Le cripto-attività entrano stabilmente nello scambio automatico di informazioni
Il profilo di maggiore impatto riguarda l’estensione dello scambio automatico obbligatorio alle cripto-attività.
Il decreto recepisce gli standard internazionali OCSE (CARF – Crypto-Asset Reporting Framework) e prevede che le informazioni relative a operazioni e trasferimenti in cripto-attività diventino oggetto di comunicazione sistematica tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri.
Rientrano nell’obbligo, tra l’altro:
- acquisti e vendite di cripto-attività;
- scambi tra cripto-asset;
- utilizzo delle cripto-attività come mezzo di pagamento;
- trasferimenti verso wallet non custodial.
Nuovi obblighi di due diligence per i prestatori di servizi crypto
Accanto allo scambio automatico, il decreto introduce un articolato quadro di obblighi di due diligence a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
In particolare, sono previsti:
- obblighi di identificazione e verifica degli utenti;
- accertamento della residenza fiscale;
- raccolta di dati e autocertificazioni;
- controlli sulle entità e sui soggetti controllanti.
Si tratta di adempimenti che avvicinano in modo sempre più marcato i crypto service provider ai presidi già noti nel settore finanziario tradizionale.
Comunicazioni all’Agenzia delle entrate e regime sanzionatorio
Il sistema delineato dal decreto si fonda su una comunicazione annuale all’Agenzia delle entrate delle informazioni rilevanti, secondo formati standardizzati, al fine di consentire lo scambio automatico con le altre amministrazioni fiscali.
A ciò si accompagnano:
- obblighi di conservazione dei dati;
- un regime sanzionatorio specifico in caso di omissioni, incompletezze o errori nelle comunicazioni.
Decorrenza e applicazione delle nuove disposizioni
Le disposizioni del decreto legislativo n. 194/2025:
- entrano in vigore il 6 gennaio 2026;
- si applicano dal 1° gennaio 2026.
Gli operatori interessati sono quindi chiamati a un adeguamento tempestivo dei processi interni, dei sistemi informativi e delle procedure di compliance.
Una cooperazione fiscale sempre più integrata e digitale
Nel loro complesso, le regole introdotte dalla DAC 8 confermano una tendenza ormai chiara: la cooperazione amministrativa fiscale diventa più estesa, più standardizzata e sempre più orientata ai fenomeni digitali.
Un’evoluzione che impone a intermediari, operatori crypto e gruppi internazionali una lettura coordinata delle nuove disposizioni, non solo sotto il profilo fiscale, ma anche in termini di governance, controlli interni e gestione del rischio.
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