Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

Testamento e Golden Power: il caso Armani e i limiti della libertà testamentaria

Testamento e Golden Power: il caso Armani e i limiti della libertà testamentaria

Il diritto successorio italiano riconosce al testatore un’ampia libertà di disporre del proprio patrimonio.

Attraverso le disposizioni testamentarie, infatti, è possibile determinare chi saranno i successori, come verranno attribuiti i beni e, in certi casi, persino indirizzare le modalità di gestione futura di aziende o partecipazioni societarie.

 

Tale libertà, tuttavia, non è assoluta. Il codice civile la sottopone a limiti di natura civilistica – come le quote di legittima spettanti ai legittimari o i divieti di patti successori – e a limiti di natura pubblicistica, legati a esigenze di ordine pubblico e interesse nazionale.

 

Un caso di grande attualità mostra con chiarezza questo intreccio: quello del testamento di Giorgio Armani. Lo stilista, scomparso nel 2025, ha “raccomandato” ai propri eredi di considerare tre grandi gruppi, tutti di diritto francese (Lvmh, L’Oréal ed EssilorLuxottica), ma di cui uno di proprietà italo-francese (EssilorLuxottica), quali possibili acquirenti privilegiati della maison e delle attività industriali. Una scelta che, sul piano privatistico, rientra pienamente nella libertà testamentaria: gli eredi sono destinatari patrimoniali ma indirizzati a concludere operazioni con soggetti predeterminati dal fondatore.

 

Tuttavia, sul piano giuspubblicistico, entra in gioco un fattore decisivo: il golden power. L’Italia, come altri Stati membri dell’Unione europea, dispone di strumenti normativi che consentono al Governo di intervenire per bloccare o condizionare acquisizioni di imprese ritenute strategiche. Introdotta dal D.L. 21/2012 e più volte ampliata, questa disciplina si applica a settori chiave come energia, difesa, telecomunicazioni, infrastrutture critiche e, più di recente, anche al comparto del Made in Italy.

 

Ne deriva una potenziale frizione tra due piani distinti. Da un lato, le volontà testamentarie di Armani, legittime e valide sul piano civilistico. Dall’altro, il potere dello Stato di impedire o condizionare l’esecuzione di quelle volontà, qualora l’operazione di cessione a gruppi stranieri fosse considerata dannosa per gli interessi nazionali.

 

La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che le norme imperative e i poteri pubblicistici prevalgono sugli atti di autonomia privata. Ciò significa che gli eredi, pur volendo rispettare le indicazioni di Armani, potrebbero non essere giuridicamente in grado di darvi attuazione se il Governo esercitasse il golden power. In questo caso, le ultime volontà del testatore si scontrerebbero con un limite normativo posto a tutela di interessi superiori, come la tutela occupazionale, la continuità delle filiere produttive e la preservazione di marchi strategici per il Paese.

 

L’eredità Armani diventa quindi un banco di prova giuridico e politico:

  • da un lato conferma che la libertà testamentaria incontra il limite delle norme pubblicistiche,
  • dall’altro solleva la questione se il settore del lusso e della moda debba essere considerato a tutti gli effetti un asset strategico nazionale, al pari di altri comparti industriali più tradizionalmente protetti.

In conclusione, il caso Armani mostra come le disposizioni testamentarie possano trovare un ostacolo non soltanto nei consueti vincoli civilistici, ma anche in quelli pubblicistici, quando l’interesse generale prevale su quello privato. Una dinamica che apre scenari complessi per gli eredi e che richiede un attento bilanciamento tra libertà individuale, mercato e tutela della sovranità economica nazionale.

 

È in programma per il prossimo 23 ottobre un evento formativo su il Golden Power – Libertà d’impresa, interesse nazionale e principio di proporzionalità 

Consulta tutte le nostre iniziative in programma

Condividi