Sentenza n. 20387/2025: cronaca giudiziaria, immagini di indagati e diritto alla riservatezza

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 luglio 2025, n. 20387, affronta un tema cruciale e sempre attuale: i limiti della libertà di stampa quando si tratta di pubblicare immagini di soggetti coinvolti in procedimenti penali. La decisione nasce da un contrasto tra il Garante per la protezione dei dati personali e una società editoriale di rilevanza nazionale.
Il Garante aveva infatti sanzionato l’editore per la pubblicazione, in un articolo del Corriere della Sera del 2015, di fotografie di alcuni indagati in stato di arresto. Secondo l’Autorità, si trattava di un illecito trattamento di dati personali, in quanto le immagini potevano essere assimilate a fotografie fotosegnaletiche e risultavano pubblicate senza consenso, in violazione del principio di dignità.
La società editoriale aveva proposto opposizione al provvedimento del Garante, sostenendo la liceità della pubblicazione in quanto funzionale all’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’opposizione, e la Cassazione – investita della vicenda – ha ora confermato l’impostazione del giudice di merito.
I punti cardine della pronuncia
La Corte ha fissato alcuni principi di diritto che chiariscono il perimetro di liceità della pubblicazione:
1. Logo “Polizia” ≠ fotosegnalamento
Non basta la presenza del logo “Polizia” per qualificare una fotografia come fotosegnaletica. Quest’ultima è caratterizzata dalla presenza di elementi ulteriori: foto frontale e di profilo, numero di matricola, dati biometrici. Una semplice foto frontale, pur proveniente da fonti ufficiali, non può essere automaticamente equiparata a tale categoria e, se utilizzata nell’esercizio del diritto di cronaca, non è idonea a ledere nè la privacy nè la dignità della persona
2. Base giuridica: diritto di cronaca
Ai sensi degli artt. 136-137 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) e delle Regole deontologiche del 2019, il giornalista può trattare dati personali anche senza consenso, purché l’informazione sia essenziale e di interesse pubblico. La Corte ricorda che il principio di essenzialità dell’informazione è la bussola che consente di bilanciare libertà di stampa e tutela della riservatezza.
3. Il limite della dignità personale
L’illecito sussiste quando le immagini appaiono degradanti, umilianti o lesive della dignità dell’individuo. Ad esempio, la pubblicazione di foto che ritraggono persone ammanettate, ferite o in condizioni denigratorie è vietata, salvo casi di interesse pubblico prevalente (es. denuncia di abusi).
Il bilanciamento tra privacy e informazione
La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte EDU, che vieta la pubblicazione di immagini in cui la persona sia ritratta in condizioni degradanti o contro la sua volontà (caso Toma c. Romania).
Il messaggio della Cassazione è chiaro: non esiste un divieto assoluto di pubblicare fotografie provenienti da organi di polizia; la liceità va valutata caso per caso, con un giudizio concreto e proporzionato.
La protezione dei dati personali, infatti, non è un diritto “assoluto” ma deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di informazione(art. 11 Carta di Nizza, art. 85 GDPR).
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha importanti ricadute per giornalisti ed editori:
- non basta il rischio generico di ledere la reputazione per vietare la pubblicazione;
- occorre valutare se la foto abbia un valore informativo essenziale e se rispetti la dignità della persona;
- gli editori non possono essere sanzionati automaticamente dal Garante per il solo fatto di aver utilizzato immagini provenienti da organi ufficiali.
Al tempo stesso, la sentenza rappresenta un monito a non trasformare la cronaca giudiziaria in spettacolarizzazione mediatica: la legittimità della pubblicazione si fonda su una logica di proporzionalità e necessità, non su finalità meramente commerciali o sensazionalistiche.
Conclusione
La Cassazione, con la sentenza n. 20387/2025, ha ribadito che il diritto di cronaca, quando esercitato nel rispetto dei principi di essenzialità e dignità, costituisce un titolo idoneo a legittimare il trattamento di dati personali anche in assenza del consenso.
La decisione segna un passo importante nel delicato equilibrio tra tutela della riservatezza e libertà di informazione, ricordando che il confine non può essere tracciato da regole astratte, ma richiede sempre una valutazione concreta delle circostanze.



