Whistleblowing: le nuove Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione

Con la Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, l’ANAC ha adottato le Linee guida n. 1 in materia di canali interni di segnalazione, fornendo chiarimenti di particolare rilievo operativo sull’attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing.
Il documento si rivolge tanto alle amministrazioni pubbliche quanto ai soggetti privati obbligati, con l’obiettivo di rendere effettiva – e verificabile – la tutela del segnalante attraverso canali interni strutturati, sicuri e conformi ai requisiti normativi.
Uno dei punti centrali delle Linee guida riguarda la configurazione del canale interno, che deve garantire in modo rigoroso la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona segnalata, dei soggetti menzionati e del contenuto della segnalazione, nonché della documentazione allegata. Tale obbligo non è meramente formale, ma incide direttamente sulla validità del sistema e sull’esposizione dell’ente a sanzioni.
ANAC chiarisce inoltre che il canale interno deve consentire sia la segnalazione scritta sia quella orale. In questo contesto, viene espressamente valorizzato l’uso di piattaforme informatiche dedicate, ritenute lo strumento maggiormente idoneo a garantire cifratura, segregazione degli accessi e interlocuzioni riservate con il segnalante. L’utilizzo di strumenti tradizionali, come email o PEC, è considerato critico e ammissibile solo a fronte di adeguate misure tecniche e organizzative, da valutare anche in chiave privacy.
Un ulteriore profilo di rilievo concerne il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. Per i soggetti privati, l’attivazione del canale interno deve avvenire “sentite” le organizzazioni sindacali, precisando che non si tratta di una concertazione vincolante, ma di un passaggio procedurale necessario: la sua omissione può rendere la procedura non conforme e sanzionabile.
Particolare attenzione è dedicata alla figura del gestore del canale di segnalazione. Le Linee guida ribadiscono i requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza, chiarendo che non devono essere attribuiti agli organi di indirizzo poteri di supervisione sulla gestione delle singole segnalazioni. È inoltre affrontato il tema del cumulo di incarichi, con indicazioni prudenti in relazione alla coincidenza tra gestore del canale e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi.
Sul piano operativo, ANAC dettaglia le fasi minime del procedimento di gestione delle segnalazioni: dall’avviso di ricevimento entro sette giorni, all’esame preliminare, fino alla comunicazione del riscontro entro tre mesi. Viene altresì chiarito il regime di conservazione dei dati, prevedendo la cancellazione delle segnalazioni e della documentazione entro cinque anni dalla comunicazione dell’esito finale, ferma restando la conservazione degli atti relativi a eventuali procedimenti conseguenti.
Le Linee guida richiamano infine il regime sanzionatorio, ricordando che la mancata istituzione dei canali, l’assenza di procedure o l’adozione di procedure non conformi agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 24/2023 può comportare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro, con responsabilità in capo agli organi di indirizzo.
Nel loro complesso, le indicazioni ANAC rafforzano l’idea del whistleblowing come presidio strutturale di governance, che richiede integrazione con i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, aggiornamento dei codici etici e dei sistemi disciplinari, formazione continua dei gestori e un’adeguata attività di comunicazione interna.
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