Impianti sportivi: l’ANAC chiarisce l’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 38/2021 sugli affidamenti diretti

La Funzione consultiva dell’ANAC, con il parere n. 33 dell’8 ottobre 2025, ha fornito un importante chiarimento sull’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, che disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi da parte degli enti locali.
Il quesito, presentato da un’amministrazione comunale, riguardava la compatibilità della disposizione con il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e con il D.Lgs. 201/2022 sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Affidamenti diretti solo in casi residuali
L’ANAC ha chiarito che la norma dell’art. 5 — la quale consente all’ente locale di affidare direttamente la gestione “gratuita” di un impianto sportivo all’associazione o società sportiva senza scopo di lucro che abbia presentato un progetto di rigenerazione o ammodernamento — non costituisce una deroga generale al Codice dei contratti pubblici.
La disposizione, spiega l’Autorità, deve essere letta in modo coordinato con gli articoli 4 e 6 dello stesso decreto e con i principi europei di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
Di conseguenza, l’affidamento diretto può avvenire solo in via eccezionale e residuale, quando ricorrono congiuntamente determinate condizioni:
- l’iniziativa deve provenire da un’unica associazione o società sportiva senza fini di lucro;
- la proposta deve riguardare un impianto da riqualificare o ammodernare, non più adeguato alle proprie funzioni;
- il progetto deve essere corredato da un piano di fattibilità economico-finanziaria;
- la finalità principale deve essere quella di favorire l’inclusione sociale e giovanile;
- il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia europea prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
In presenza di più proposte, sottolinea l’Autorità, l’ente locale è tenuto a procedere con una procedura competitiva ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 38/2021.
La natura onerosa della gestione
Un altro passaggio chiave del parere riguarda la qualificazione giuridica dell’affidamento.
Pur essendo definita “gratuita”, la gestione dell’impianto da parte dell’associazione non può essere considerata un contratto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 36/2023.
Secondo ANAC, il modello delineato dall’art. 5 è assimilabile a una concessione di servizi, in cui il gestore trae dal diritto di sfruttamento economico dell’impianto i ricavi necessari a coprire i costi di investimento e di gestione.
Pertanto, si tratta di un rapporto oneroso che resta soggetto alle regole dell’evidenza pubblica.
Coerenza con i principi europei
Nel parere, l’Autorità richiama anche la giurisprudenza amministrativa più recente (TAR Lombardia n. 3519/2024 e n. 520/2025) e l’orientamento dell’AGCM (atto AS2064/2025), entrambi concordi nel ritenere che gli affidamenti di gestione degli impianti sportivi debbano svolgersi nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e dei principi euro-unitari di concorrenza e imparzialità.
Ne consegue che l’art. 5 del D.Lgs. 38/2021 non può essere interpretato come base per affidamenti diretti generalizzati, ma solo come norma eccezionale e subordinata, da applicare in presenza di motivazioni puntuali e di tutti i presupposti previsti.
L’ente locale, in tali casi, deve inoltre pubblicare il progetto e gli atti di affidamento sul proprio sito istituzionale, a garanzia di pubblicità e trasparenza.
Conclusioni
Il parere ANAC n. 33/2025 fornisce un chiarimento decisivo per i comuni e gli enti territoriali:
gli affidamenti di impianti sportivi non possono essere esclusi dal perimetro dell’evidenza pubblica, se non nei casi eccezionali previsti dalla legge e sempre con adeguata motivazione.
L’Autorità si riserva inoltre di promuovere ulteriori interventi interpretativi per definire in modo uniforme l’applicazione dell’art. 5, in coerenza con il D.Lgs. 36/2023 e con le Direttive appalti e concessioni del 2014.
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