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I nuovi poteri di indagine dell’AGCM previsti dal “Decreto Asset” e le perplessità degli operatori economici

I nuovi poteri di indagine dell’AGCM previsti dal “Decreto Asset” e le perplessità degli operatori economici

Come ai più noto, l’art. 1, comma 5 del c.d. “Decreto Asset” (D.L. n. 104/2023, convertito in L. n. 136/2023) ha introdotto nuovi poteri in capo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

Si tratta, in particolare, di nuovi poteri attivabili all’ambito dell’esercizio dell’attività di indagine dell’Autorità, consistenti in misure volte a correggere “problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori”. In particolare, sulla base della novella legislativa, l’AGCM può imporre “alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza”.

 

In forza dell’intervento legislativo, l’Autorità è quindi ora abilitata, nello svolgimento di indagini conoscitive ex articolo 12, comma 2 della 287/1990 a: 1) disporre accertamenti ispettivi; 2) formulare richieste di informazioni, assistite da sanzioni in caso di inadempienza, o di risposte incomplete o non veritiere; 3) imporre misure rimediali di natura comportamentale e/o strutturale; 4) accettare e rendere vincolanti impegni volontariamente offerti dalle imprese interessate; 5) comminare sanzioni in caso di inottemperanza ai rimedi o agli impegni assunti.

 

Le novità introdotte sono state foriere di varie perplessità sollevate dal mondo delle imprese. Sotto un primo profilo, i rilievi hanno avuto ad oggetto un aspetto “di metodo”, che ha però avuto risvolti anche “di merito”, e vale a dire il fatto che tali previsioni, introdotte nel D.L. “Asset” con riferimento a supposte disfunzioni nel mercato del trasporto aereo passeggeri, sono state in realtà formulate in maniera tale da rendere plausibile la loro applicabilità anche al di fuori di detto ambito merceologico (il tenore equivoco della novella normativa ha indotto la stessa Autorità a rivolgere richiesta di parere al Consiglio di Stato, che ha sciolto i dubbi confermando il carattere generale e non settorialmente limitato dei nuovi poteri). Sotto altro profilo, è stato fatto presente (risposta di Anitec-Assinform alla consultazione pubblica aperta dall’AGCM prima di adottare le proprie norme interne attuative della novella normativa) che in molti casi le disfunzionalità del mercato possono essere il risultato non tanto delle condotte dei singoli attori, ma del fatto che un dato mercato è stato “disegnato” in un certo modo: “(…) Possibili ostacoli alla concorrenza in un mercato (possono, ndr) derivare non tanto o non solo dalle pratiche poste in essere da uno o più operatori, quanto da impianti di regolazione o norme specifiche che di fatto determinano una compressione della concorrenza.  Non di rado, infatti, nel disegnare i mercati le autorità di regolazione intervengono a monte al fine di garantire la massima contendibilità nel e per il mercato: ciò accade nel mercato digitale con il DMA, DSA, GDPR e anche con il futuro AI ACT, ma accade più in generale nel caso del mercato elettrico, aereo (!), ferroviario e così via”.

 

L’AGCM ha dato attuazione ai nuovi poteri con la “Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 1, comma 5, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” – Provvedimento n. 31190 del 2024.

 

Il tema in questione costituirà oggetto di trattazione, insieme ad altre rilevanti problematiche in materia di antitrust, all’interno dell’evento periodico di approfondimento sulla compliance antitrust “Aggiornamenti in tema di compliance antitrust” organizzato da Paradigma, la cui prossima edizione è prevista, on line, il 7 ottobre.

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