Sollecitazione di proposte di finanza di progetto: il rischio della non comparabilità
Tra le novità del Codice dei contratti pubblici del 2023 salutate con maggior favore vi è sicuramente la “codificazione” della prassi di sollecitazione dei privati, da parte delle amministrazioni, in ordine alla presentazione di proposte di PPP. Ciò costituisce indubbiamente un notevole opportunità per le Amministrazioni, le quali possono così circoscrivere le loro attività iniziali, senza procedere alle gravose incombenze che comporta una gara per l’aggiudicazione di un partenariato totalmente strutturata in autonomia, e procedere semplicemente a stimolare il mercato rispetto ad opportunità non sfruttate, tra quelle presenti nella programmazione triennale.
A tale semplificazione iniziale possono tuttavia far seguito complicazioni di ordine pratico non trascurabili. La prima riguarda il rischio che, a fronte di indicazioni dell’Amministrazione piuttosto essenziali quali contenute nell’avviso a manifestare interesse, i privati rispondano con proposte molto diverse tra loro, tanto da risultare non comparabili, con un problematico esercizio della discrezionalità in sede valutativa. Per altro verso, proprio l’attività di redazione di una proposta che deve inevitabilmente farsi carico, in parte, anche di ciò che l’Amministrazione non ha potuto o non ha saputo esplicitare ab origine, comporta un impegno, per i “proponenti sollecitati”, tutt’altro che banale, che potrebbe risultare vano in caso di bocciatura della proposta.
Un esempio, tra i vari disponibili, delle difficoltà concrete in cui può incorrere un’amministrazione nell’intraprendere un procedimento siffatto è riscontrabile nel recente contenzioso sorto in relazione al project finance a iniziativa privata (su sollecitazione pubblica, ancorchè sotto la vigenza del precedente Codice) per la riqualificazione e gestione, mediante concessione, di un impianto di termovalorizzatore di rifiuti di un Comune lombardo, per il quale, definito il giudizio di primo grado dinanzi al TAR Lombardia (Sent. n. 2418/2023), è ora pendente appello dinanzi al Consiglio di Stato, che ha recentemente disposto una CTU sulla sostenibilità del PEF presentato dal proponente aggiudicatario (Sez. IV, Ord. n. 3814/2024). Nel giudizio di primo grado, una delle questioni più rilevanti emerse riguardava proprio la valutazione relativa alle soluzioni tecnologiche avanzate dai due concorrenti, che differivano in modo significativo l’una dall’altra, com’è del resto ben possibile in un ambito nel quale le innovazioni stanno procedendo a ritmo sempre più intenso negli ultimi anni.
Il tema della finanza di progetto a iniziativa privata “sollecitata” sarà uno degli aspetti oggetto di approfondimento nel prossimo corso on line sui PPP e le concessioni che Paradigma ha organizzato per il 10 e l’11 giugno.