Da giugno nuove tutele per i consumatori: al via l’azione rappresentativa
Nel Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso, il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE 2020/1828, che amplia la gamma degli strumenti giuridici di tutela della posizione dei consumatori, per definizione “parte debole” del rapporto contrattuale.
In particolare, l’azione rappresentativa presenta vari tratti di peculiarità, rispetto all’azione di classe già presente nel nostro Ordinamento (e destinata a coesistere con il nuovo istituto).
Innanzitutto, non potrà essere promossa dai singoli consumatori in quanto titolari di diritto soggettivo omogeneo a quelli della “classe” lesa, ma dalle sole associazioni rappresentative ricomprese in apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (altresì già legittimate ad agire con la class action, pur sulla base di diverso elenco tenuto dal Ministero della Giustizia), le quali agiranno in tutti i casi in cui vi siano violazioni di interessi collettivi, per tali intendendosi quelle derivanti dalle violazioni dei Regolamenti e delle Direttive UE di cui all’Allegato II del Decreto (responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive nei contratti con i consumatori, indicazione dei prezzi al consumo, commercio elettronico, sicurezza generale dei prodotti, codice delle comunicazioni elettroniche, protezione dei dati personali, servizi finanziari a distanza, contratti di credito ai consumatori, pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole, direttiva servizi, energia elettrica, moneta elettronica, attività di assicurazione, etc.).
In secondo luogo, è diversa la natura dei rimedi apprestati. Difatti, mentre nel caso dell’azione di classe il rimedio è essenzialmente risarcitorio o restitutorio (anche se le modifiche del 2019 avevano altresì consentito l’esperimento dell’azione inibitoria collettiva), nel caso dell’azione rappresentativa i rimedi sono essenzialmente inibitori (eventualmente accompagnati da astreintes decise dal giudice) e di natura compensativa (consistenti, alternativamente, nel pagamento di una somma di denaro, nella riparazione o sostituzione del bene, nella risoluzione del contratto, nella riduzione o nel rimborso del prezzo).
Diverso è inoltre il novero dei legittimati passivi: mentre, infatti, la class action può essere promossa soltanto contro imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, l’azione rappresentativa potrà rivolgersi nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, anche operante per il tramite di un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (in presenza di una condotta lesiva dei diritti dei consumatori, nelle materie previste dal citato Allegato).
Le disposizioni del Decreto in parola, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere operative a decorrere dal 25 giugno p.v. Le nuove tutele ivi contenute andranno ad aggiungersi, oltre che a quelle dell’azione di classe, anche a quelle recate dal Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE “Omnibus” (2019/2161), anch’esso di recente approvazione definitiva da parte del Governo, che rafforzano la protezione dei consumatori a fronte di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, adeguando l’apparato esistente alle esigenze poste dalle transazioni on-line, e operando una revisione delle sanzioni al fine di garantirne la massima armonizzazione a livello europeo.
Le novità normative in parola costituiranno oggetto di appositi approfondimenti tematici che Paradigma organizzerà, in forma di webinar, nei mesi di maggio e giugno prossimi. Il primo di questi, dedicato all’ambito dei contratti e delle pratiche commerciali nell’ambito bancario e finanziario, è previsto per il 12 maggio prossimo.
Per ulteriori aggiornamenti, si prega di consultare nelle prossime settimane l’elenco degli eventi in programma.
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