Informazioni sul beneficiario effettivo: contraria alla CDFUE l’accessibilità al pubblico incondizionata
Con un’importante sentenza del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato invalido l’articolo 1, punto 15, lettera c), della Direttiva (UE) 2018/843, e conseguentemente, nella versione da questa modificata, l’articolo 30, paragrafo 5, I comma, lettera c), della Direttiva (UE) 2015/849 (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo). La norma oggetto di tale declaratoria di invalidità è quella che prevede l’obbligo, in capo gli Stati membri, di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.
La contrarietà al diritto eurounitario sancita dalla Corte ha avuto quale suo parametro gli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), che tutelano rispettivamente i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
Secondo la Corte, la possibilità di accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave interferenza in tali diritti, giacchè tale modalità consente a un numero potenzialmente illimitato di persone di conoscere la situazione materiale e finanziaria di un beneficiario effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per gli interessati derivanti da un possibile abuso dei loro dati personali sono aggravate dal fatto che, una volta che tali dati sono stati messi a disposizione del pubblico, possono non solo essere liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.
Ciò non vuol dire in assoluto che il rispetto dei diritti in questione non possa essere contemperato con le esigenze di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che hanno indotto il Legislatore europeo a prevedere siffatte forme di trasparenza, rappresentando anch’esse un obiettivo di interesse generale. Tuttavia, la compressione di tali diritti determinata dalla disposizione censurata non è stata ritenuta dalla Corte nè limitata allo stretto necessario, né proporzionata all’obiettivo perseguito. Sul piano della proporzionalità la Grande Camera ha anzi modo di rilevare come, a un maggior grado di ingerenza in tali diritti fondamentali rispetto al regime antiriciclaggio previgente, non corrispondono maggiori benefici riscontrabili in termini di efficacia alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Le conseguenze di questa pronuncia si dispiegheranno inevitabilmente sull’istituzione e sulle modalità di funzionamento dei Registri nazionali dei beneficiari/titolari effettivi di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust radicati nei singoli Paesi dell’UE.
Paradigma approfondirà il tema del Registro dei beneficiari effettivi, e della sua concreta operatività negli ordinamenti dei vari Paesi UE che se ne sono già dotati, in un webinar ad hoc in corso di organizzazione per il mese di gennaio 2023, con il coordinamento scientifico del Prof. Paolo Panico. Per informazioni sulla data e sul programma dell’evento potete contattare Daniela Zannini (dzannini@paradigma.it)
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