CAM negli appalti: insufficiente l’impegno a garantire la conformità in fase esecutiva
Con la Sentenza n. 9140/2021 del 2 agosto scorso, il TAR Lazio-Roma ha annullato, accogliendo il ricorso principale, l’aggiudicazione della gara per l’acquisto di una fornitura di beni (nello specifico, trattavasi di scarponcini multifunzione di sicurezza destinati a Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno), in ragione del fatto che l’aggiudicataria si era vista assegnare l’appalto, nonostante carenze nella documentazione prodotta (evidentemente non rilevate come tali dalla commissione aggiudicatrice) riguardanti l’osservanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), in particolare quelli attinenti la categoria “prodotti tessili e calzature”, contenuti nel Piano d’azione del Ministero dell’Ambiente approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008 e successivamente aggiornato con decreto ministeriale 10 aprile 2013.
Per comprendere appieno l’errore in cui è incorsa la commissione, è opportuno avere ben presente la distinzione, rimarcata dal giudice amministrativo, tra specifiche tecniche dei CAM, criteri premianti e condizioni di esecuzione/clausole contrattuali.
Sia in considerazione della lettera e dell’articolazione sistematica interna del decreto ministeriale 17 maggio 2018 -osserva il TAR Roma- sia anche in base alla formulazione del Capo IX delle specifiche tecniche della lex specialis della procedura, non poteva nel caso di specie dubitarsi che il rispetto delle prescrizioni in questione, rientranti nella species “specifiche tecniche” dovesse essere comprovato in sede di gara, con le modalità prescritte, senza che tale dato potesse essere posto nel nulla dalla mera circostanza che la presentazione della documentazione a comprova dei CAM non era specificamente riepilogata tra i documenti da produrre a pena di esclusione.
Del resto, che l’esclusione dalla gara sia conseguenza necessaria della mancata produzione della documentazione attestante il rispetto dei CAM è stato già affermato dalla giurisprudenza (cfr. TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 14 maggio 2020, n. 66; Id. 18 dicembre 2019, n. 168; TAR Toscana, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 225).
Il Ministero dell’Interno, amministrazione aggiudicatrice, ha affermato che la commissione ha ritenuto esigibile in sede di gara soltanto quanto richiesto al Capo IX delle Specifiche tecniche in tema di “Responsabilità sociale di impresa” e di “Sistema di gestione ambientale”, e non anche la produzione della documentazione attestante il rispetto dei CAM, per i quali ha ritenuto di poter accettare una dichiarazione di intenti da parte del concorrente, sulla base della considerazione che il rispetto di tali ulteriori prescrizioni avrebbe richiesto il deposito di documentazione, spesso proveniente da soggetti terzi, acquisibile soltanto se il bene oggetto di gara fosse stato già in produzione. La scelta della commissione aggiudicatrice sarebbe dunque stata asseritamente improntata ad assicurare la massima partecipazione alla gara. Tale scelta non poggiava tuttavia su adeguate premesse, per un verso perché lo stesso legislatore, consapevole dell’onerosità della prova di determinate specifiche tecniche, ne ha limitato l’esigibilità ad una data soglia di valore dell’affidamento, per altro verso perché il principio di massima partecipazione alla gara non ha valenza assoluta, dovendo applicarsi congiuntamente a quello di par condicio tra i concorrenti.
La sola dichiarazione di intenti non avrebbe pertanto dovuto essere ritenuta sufficiente, in quanto le specifiche tecniche fanno espresso riferimento all’operatore “offerente”, non a quello aggiudicatario, con ciò rendendo palese la necessità che il loro rispetto sia già dimostrabile in sede di partecipazione alla gara.
Il tema dell’osservanza dei CAM nelle gare di appalto sarà uno dei temi oggetto dell’approfondimento tematico di Paradigma sulla sostenibilità sociale e ambientale negli appalti pubblici previsto il 22 e il 23 settembre prossimi.