Riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito in caso di finanziamento estinto anzitempo
Con la decisione n.2625 dell’11 dicembre 2019 il Collegio di coordinamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) ha riconosciuto l’immediata applicabilità della sentenza interpretativa dell’11 settembre 2019 della CGUE (causa C-383/18), la quale ha statuito che la riduzione del costo totale del credito, a cui il cliente ha diritto in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, include “tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”.
Il Collegio di coordinamento ABF ha quindi fornito un’interpretazione del tutto opposta a quella adottata nel novembre scorso dall’unico organo giurisdizionale interno finora pronunciatosi in materia, e cioè il Tribunale di Napoli (sentenza n.10489 del 22 novembre 2019), che aveva invece considerato il diritto alla riduzione non direttamente invocabile in giudizio dal consumatore nei confronti della banca, essendo la Direttiva UE 2008/48 non self executing e quindi insuscettibile di applicazione diretta.
Pochi giorni prima della decisione del Collegio di coordinamento, Banca d’Italia (con la comunicazione agli istituti di credito del 4 dicembre 2019) si era espressa nel senso di considerare fin da subito applicabile l’interpretazione della CGUE, invitando gli operatori ad assicurare, in caso di estinzione anticipata, la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.
Il tema in questione, che pone per gli istituti di credito e per gli intermediari problematiche operative di non poco rilievo, verrà affrontato da autorevoli esperti della materia in un apposito Workshop sull’estinzione anticipata nel credito al consumo, previsto a Milano il 23 gennaio 2020.
È inoltre prevista una relazione al riguardo anche all’interno del convegno Paradigma sugli orientamenti ABF previsto a Milano il 4 febbraio 2020.