Quando il benefit non è reddito imponibile: nuove puntualizzazioni AdE
Rispondendo ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ribadire alcuni principi in materia di esenzione dall’imposizione fiscale, per il lavoratore che ne è destinatario, dei benefici previsti dai piani di welfare.
In particolare, l’Agenzia è tornata sulle nozioni di “categoria di lavoratori” e di “servizi che possono considerarsi ricompresi nelle finalità di educazione e istruzione, nonché quelle di assistenza sociale e sanitaria”.
Sulla base del dato normativo dell’art. 51 del TUIR e degli orientamenti già espressi nelle circolari rese in materia, ultima delle quali la n. 5/E del 2018, l’Agenzia non riconosce l’applicazione dell’esenzione ogni qual si sia in presenza di benefici ad personam ovvero di vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
La risposta all’interpello n. 10/2019 sarà esaminata, unitamente a tutte le altre più rilevanti tematiche fiscali e giuslavoristiche riguardanti il welfare aziendale, in occasione della giornata di studio di Paradigma su Welfare, compensation & benefits in azienda che avrà luogo a Milano il 1° febbraio prossimo.
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