Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

Il nuovo calcolo del «Rol» guarderà solo ai valori fiscali

Il nuovo calcolo del «Rol» guarderà solo ai valori fiscali

Interessante articolo pubblicato sul Sole 24 ore del 25 ottobre u.s. da Barbara Zanardi e Giuseppe Carucci che riportiamo integralmente.

Dal 2019 debutta il «Rol fiscale» che sostituirà l’attuale «Rol contabile» prevedendo che il calcolo sia fatto prendendo a riferimento i valori fiscali e non più quelli contabili. È questa una delle principali novità che lo schema di decreto legislativo (approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 agosto e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri) ed emanato in attuazione della direttiva Atad 1 (Anti tax avoidance directive), intende apportare al testo dell’articolo 96 del Tuir in tema di deduzione degli interessi passivi per i contribuenti Ires, diversi da banche e assicurazioni.

Il nuovo criterio di determinazione del Rol si applicherà a partire dal periodo di imposta successivo a quello al 31 dicembre 2018.

Il Rol fiscale 
In particolare, in luogo del «Rol contabile» previsto dalla normativa attuale, calcolato assumendo le voci che lo compongono nella loro quantificazione contabile, si utilizzerà un «Rol fiscale», in cui le voci sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito di impresa.
Si pensi, ad esempio, al caso di una società che sostiene spese telefoniche per 100 classificate nella voce B7) del conto economico. La nuova disciplina non mette in discussione la rilevanza di tale componente reddituale negativa, ma richiede che la stessa partecipi al Rol nella stessa misura in cui ha concorso alla formazione della base imponibile Ires.
Pertanto, le spese telefoniche non saranno più assunte integralmente, come avviene in base alla disciplina vigente, ma solo per l’importo fiscalmente deducibile, pari all’80 per cento.

Il nuovo ruolo del conto economico
La mutata natura del Rol, fino ad oggi intesa come una grandezza di derivazione esclusivamente contabile, comporta anche un nuovo ruolo per il conto economico che, mentre nell’attuale disciplina è di primo piano condizionando direttamente la deducibilità degli interessi passivi, nella nuova disciplina rileverà nella sola fase di individuazione delle componenti reddituali rilevanti nel calcolo del Rol salvo, tra l’altro, peculiari eccezioni.
Si tratta, ad esempio, di situazioni in cui ci sono voci incluse tra quelle rilevanti ai fini del calcolo del «Rol fiscale» il cui valore rilevante è determinato indipendentemente dalla loro mancata contabilizzazione nel conto economico oppure computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate ai fini del calcolo del Rol.

Al riguardo, nella relazione illustrativa viene fatto l’esempio delle imprese che redigono il bilancio adottando i principi contabili Oic e che valutano le opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata che, ai fini del Rol, dovranno, invece, rilevarle secondo la percentuale di completamento, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 93 del Tuir. Pertanto, in questo caso di doppio binario contabile-fiscale, il «Rol fiscale» dovrà essere determinato assumendo i valori fiscali dei ricavi e delle variazioni di rimanenze anche se non contabilizzati in conto economico.

Un altro esempio, formulato sempre nella relazione, è quello del costo annuo relativo al Tfr, contabilizzato in una voce rilevante ai fini del calcolo del Rol, il cui valore fiscale, e quindi l’importo da considerare ai fini del «Rol fiscale», include, però, per i soggetti Ias adopter, anche l’interest cost, contabilizzato tra gli oneri finanziari e le actuarial gain and losses, contabilizzate nell’other comprehensive income.

Componenti esclusi da tassazione
Per quanto riguarda l’impatto sul «Rol fiscale» dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota di reddito, la relazione chiarisce che se l’esclusione è configurabile come “detassazione” di un componente positivo di reddito, o del risultato della somma algebrica di componenti positivi e negativi, rilevante ai fini del Rol, il reddito escluso corrispondente a tali componenti non deve essere considerato ai fini del calcolo del «Rol fiscale» (ad esempio patent box o branch exemption).

La detassazione, invece, è irrilevante ai fini della determinazione del «Rol fiscale» se riferita ad un ammontare di reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini del Rol (ad esempio, l’Ace).[Fonte: Il Sole 24 ore ]

La Dott.ssa Barbara Zanardi interverrà, in qualità di docente, all’evento formativo organizzato da Paradigma sulla fiscalità internazionale e tax planning previsto a Milano il 14 e 15 novembre 2018.

L’incontro  prende in esame le principali novità in materia di fiscalità internazionale contenute nel Decreto, già approvato in prima lettura al Consiglio dei Ministri, di recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD).

 

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.