Terzo settore, i nuovi statuti passano dall’atto pubblico

Stanno decorrendo sia il periodo concesso per adeguare gli statuti delle imprese sociali alla nuova normativa che le riguarda, sia il periodo concesso per adeguare gli statuti di Onlus, Aps (associazioni di promozione sociale) e Odv (organismi di volontariato) che intendano assumere la qualifica di enti del Terzo settore (Ets).
L’articolo 17, comma 3 del Dlgs 112/2017 permette alle imprese sociali già costituite di adeguare i propri statuti entro 18 mesi dal 20 luglio 2017 (e, quindi, entro il 20 gennaio 2019) al fine, da un lato, di mantenere a sé applicabile la normativa sull’impresa sociale e, d’altro lato, di beneficiare della semplificazione procedurale consistente nel fatto che l’adeguamento statutario si effettua «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria».
L’articolo 101, comma 2 Cts permette a Onlus, Aps e Odv di adeguare i propri statuti entro 24 mesi dal 3 agosto 2017 (e, quindi, entro il 3 agosto 2019) al fine, da un lato, di mantenere applicabili le normative che attualmente li disciplinano fino all’entrata in vigore del Registro del Terzo settore (Rts) e, d’altro, di beneficiare della semplificazione procedurale consistente, anche in questo caso, nel fatto che l’adeguamento statutario si effettua «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria».
Il termine di adeguamento statutario prescritto dal Cts per Onlus, Aps e Odv non pare applicabile alle imprese sociali: esse sono qualificate come Ets di diritto ma, in quanto destinatarie di una disciplina specifica (il Dlgs 112/2017), si deve concludere che essa prevalga su quella generica recata dal Cts. Tra l’altro, questa prevalenza è affermata espressamente dall’articolo 40, comma 1 Cts; il successivo comma 2 precisa, inoltre, che pure le coop sociali restano disciplinate dalla loro specifica normativa (la legge 381/1991). Lo stesso ragionamento deve ripetersi per la questione della denominazione delle imprese sociali: se è vero che la denominazione sociale degli Ets deve contenere l’indicazione che si tratta di un «ente del terzo settore», ciò non dovrebbe valere per le imprese sociali (e, quindi, nemmeno per le coop sociali).
Come già osservato, sia il Dlgs 112/2017 che il Cts, quando dispongono in ordine alla procedura semplificata di modifica statutaria, prescrivono di procedere con le «maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria». L’assemblea ordinaria, tuttavia, è un evento che si svolge solo nelle società azionarie. La legge, quindi, quando si riferisce all’assemblea ordinaria, pare debba essere interpretata nel senso che si deve ricorrere ai quorum decisionali in vigore presso un dato ente per il caso dell’adozione di decisioni di approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi di amministrazione e controllo; e non ai quorum decisionali occorrenti per effettuare modifiche statutarie.
Sia il Dlgs 112/2017 che il Cts, quando si riferiscono alle procedure semplificate di adeguamento statutario, dispongono che esse si compiano con le «modalità previste per l’assemblea ordinaria». Nell’assemblea ordinaria di spa, le decisioni assunte si verbalizzano con scrittura privata, allibrandole sull’apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci. Vi è dunque un notevole argomento testuale per ritenere non necessario l’atto pubblico al fine di adeguare gli statuti.
Tuttavia, l’articolo 5, Dlgs 112/2017 («l’impresa sociale è costituita con atto pubblico»), l’articolo 22, comma 6, Cts («le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico») e, più in generale, la considerazione che il sistema normativo disegnato nel Dlgs 112/2017 e nel Cts fa carico al notaio di verificare la legittimità degli atti strutturali delle imprese sociali e degli Ets sono tutti argomenti che inducono a propendere per l’idea della necessità dell’atto pubblico per procedere agli occorrenti adeguamenti statutari. [Fonte: Sole24Ore]
Le principali novità introdotte dalla Legge n. 106/2016 e dai relativi provvedimenti attuativi, con particolare attenzione alla disamina delle tematiche rilevanti al fine della gestione del regime transitorio saranno presentate nel corso del workshop Terzo settore – Adeguamento alle nuove regole e gestione del regime transitorio che si terrà il 23 ottobre a Milano.
Nel corso della giornata si approfondiranno i temi della governance, degli adeguamenti statutari e delle operazioni straordinarie e sarà inoltre condotta un’analisi specifica e dettagliata sulle importanti novità in materia fiscale. Saranno coinvolti in qualità di relatori i principali esperti della materia. Parteciperanno rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Agenzia delle Entrate.
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